LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del complesso di manganese(II) e betaina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda riguarda l'autorizzazione del complesso di manganese(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «composti di oligoelementi».
(4)Nel parere del 27 settembre 2023 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il complesso di manganese(II) e betaina è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente, purché non siano superati i livelli massimi autorizzati per il manganese totale nei mangimi. Per quanto riguarda la sicurezza per tutte le specie animali, l'Autorità ha concluso che, in base ai risultati dello studio di tolleranza, l'additivo è sicuro per i polli da ingrasso se utilizzato fino ai livelli massimi autorizzati di manganese nei mangimi e che tale conclusione può essere estesa a tutte le specie e categorie di animali purché non siano superati i livelli massimi autorizzati nell'UE per il manganese totale nei mangimi. L'Autorità ha concluso inoltre che il complesso di manganese(II) e betaina è un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie poiché contiene nichel. Esso è irritante per gli occhi ma non irritante per la pelle. L'Autorità ha concluso che la sostanza è efficace quale fonte di manganese per tutte le specie e categorie di animali. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il complesso di manganese(II) e betaina soddisfi le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza. La Commissione ritiene altresì che, per motivi di sicurezza, l'additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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