LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (gli Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
(4)In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede inoltre l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(5)La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma, in data 22 marzo 2024, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella contea di Plovdiv. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Bulgaria ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
(6)La decisione di esecuzione (UE) 2024/1039 della Commissione (5) è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire dalla Bulgaria riguardanti la comparsa di tale focolaio in suini detenuti nella contea di Plovdiv di tale Stato membro. Essa stabilisce tra l'altro che la Bulgaria deve provvedere all'applicazione delle misure previste dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1039 si applica fino al 25 giugno 2024.
(7)In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia per quanto riguarda quelle specie, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza. Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Bulgaria nella contea di Plovdiv in Bulgaria dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039 dovrebbe essere abrogata.
(8)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
(9)L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/968 della Commissione (6) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Cechia, Italia, Polonia, Slovacchia, Lettonia e Lituania. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in alcuni Stati membri.
(10)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri (7). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (8) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it