LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)L’11 agosto 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese («Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2023 da ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH e PCC Rokita SA («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di determinati esteri di alchilfosfato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)Il 21 dicembre 2023 la Commissione ha avviato un’inchiesta antisovvenzioni separata relativa alle importazioni di esteri di alchilfosfato originari della Cina, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
1.2.Registrazione delle importazioni
(4)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.
(5)La Commissione non ha registrato le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva poiché non si è verificato un aumento dei quantitativi importati dopo l’apertura dell’inchiesta e pertanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4.
(6)L’industria dell’Unione ha chiesto la registrazione delle importazioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, nella denuncia e nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2023. La richiesta è stata respinta sulla base del fatto che dopo l’apertura dell’inchiesta i quantitativi importati sono diminuiti.
1.3.Parti interessate
(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i denuncianti, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare.
(8)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.Campionamento
(9)Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.4.1.Campionamento dei produttori dell’Unione
(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha previsto la possibilità di selezionare un campione di produttori dell’Unione. Poiché i tre produttori denuncianti erano intesi come rappresentanti dell’industria dell’Unione nel suo complesso, la Commissione ha deciso in via provvisoria che non era necessario selezionare un campione.
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