LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Per garantire che ogni operatore aereo sappia da quale Stato membro sarà regolamentato e ridurre così l'onere amministrativo per gli operatori aerei, l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 (2) della Commissione contiene un elenco degli operatori aerei che hanno svolto, al 1ogennaio 2006 o successivamente a tale data, una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
(2)L'inserimento di un operatore aereo nell'elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all'articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE non incide sull'inclusione di tale operatore aereo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS»), che dipende dall'esercizio di un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I di tale direttiva.
(3)A norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dal 2024, nell'aggiornare l'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009, non devono essere inclusi nell'elenco gli operatori che non hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE nei quattro anni civili consecutivi precedenti l'aggiornamento. L'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 sarà pertanto notevolmente più breve rispetto agli anni precedenti.
(4)L'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 dovrebbe essere aggiornato per tenere conto dei dati più recenti forniti da Eurocontrol sugli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 748/2009
L'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione
Tratto da:
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