LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, compreso il perclorato, negli alimenti.
(2)Il 30 settembre 2014 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sul perclorato negli alimenti, in particolare frutta e ortaggi, e ha concluso che la sua presenza in alcuni prodotti alimentari, tra cui i fagioli (Phaseolus vulgaris) con baccello, costituiva una preoccupazione per la salute (3).
(3)I tenori massimi di perclorato in un’ampia gamma di alimenti sono stati stabiliti dal regolamento (UE) 2020/685 della Commissione (4) e integrati nel regolamento (UE) 2023/915. Sebbene quando sono stati stabiliti tali tenori non fossero disponibili dati completi di occorrenza per tutte le sottocategorie di frutta e ortaggi, è stato fissato un tenore massimo generale rigoroso per tutta la frutta e tutti gli ortaggi, compresi i fagioli, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.
(4)Numerosi dati di occorrenza recenti sui tenori del perclorato presente nei fagioli dimostrano tuttavia che, pur applicando buone pratiche, non è possibile rispettare tale tenore massimo nei fagioli (Phaseolus vulgaris) con baccello nelle principali zone di produzione dell’Unione.
(5)È pertanto opportuno aumentare il tenore massimo di perclorato nei fagioli (Phaseolus vulgaris) con baccello in base al principio secondo cui i tenori massimi devono essere stabiliti in base ai tenori più bassi ragionevolmente raggiungibili seguendo buone pratiche.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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