LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2003/87/CE è stata rivista e modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La revisione della direttiva 2003/87/CE riguarda anche l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni e rende necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4).
(2)La direttiva (UE) 2023/959 introduce obblighi di monitoraggio e comunicazione per i gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Poiché tali impianti non devono restituire quote a norma dell’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, il calore fornito da tali impianti ad altri impianti non va considerato come parte del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (EU ETS) ai fini dell’assegnazione gratuita.
(3)Al fine di incentivare l’elettrificazione dei processi industriali, grazie alla quale è possibile ridurre notevolmente le emissioni di questi processi e garantire la parità di trattamento tra i processi oggetto di parametri di riferimento di prodotto e quelli oggetto di parametri di riferimento di calore e di combustibili, il calore misurabile e non misurabile prodotto a partire dall’energia elettrica dovrebbe in linea di principio essere ammesso a beneficiare dell’assegnazione gratuita nell’ambito dei parametri di riferimento di calore e di combustibili.
(4)La Corte di giustizia, nella causa C-271/20 (5), ha stabilito che l’energia chimica immagazzinata nella materia prima e rilasciata sotto forma di calore nel processo di combustione deve essere considerata come combustibile ai fini dell’assegnazione gratuita. Dato che tali processi di combustione generano emissioni diverse dai gas a effetto serra, è opportuno escludere esplicitamente il calore emesso durante questi processi dall’assegnazione gratuita nell’ambito del parametro di riferimento di combustibile, in particolare in considerazione del rilascio di ossidi di zolfo. L’uso del parametro di riferimento di combustibili dovrebbe pertanto essere limitato ai processi di combustione la cui finalità primaria è la produzione di calore non misurabile.
(5)L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare l’applicazione della nuova condizionalità relativa alle misure di efficienza energetica, stabilita dal presente regolamento, nell’attuale ciclo quinquennale per gli impianti che presentano una domanda di assegnazione gratuita, al fine di garantire l’armonizzazione con le procedure esistenti ed evitare indebiti oneri amministrativi.
(6)L’autorità competente dovrebbe approvare il piano della metodologia di monitoraggio per garantire la coerenza con le norme di monitoraggio. A causa dei limiti temporali, l’approvazione da parte dell’autorità competente non era obbligatoria per le relazioni sui dati di riferimento da presentare nel 2019, anno in cui il regolamento delegato (UE) 2019/331 ha introdotto i piani della metodologia di monitoraggio. Tale esenzione non è più necessaria e non dovrebbe più valere.
(7)La direttiva 2003/87/CE dispone che la produzione dei prodotti contemplati dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), istituito dal regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), sia esclusa dall’assegnazione gratuita, eliminandola gradualmente corso di un periodo transitorio. Per garantire un’attuazione armonizzata di tale disposizione, i gestori dovrebbero fornire informazioni e prove sulle merci prodotte, in particolare sulla base dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7).
(8)Al fine di semplificare le procedure, in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei livelli di attività annuali e i successivi adeguamenti dell’assegnazione gratuita in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (8), è opportuno comunicare i dati relativi a tutti i sottoimpianti, compresi i sottoimpianti di dimensioni ridotte, affinché fungano da base per i successivi adeguamenti dell’assegnazione gratuita.
(9)Per incentivare l’elettrificazione dei processi industriali al fine di ridurne notevolmente le emissioni, è necessario eliminare le norme sull’intercambiabilità combustibile/energia elettrica. I processi altamente o interamente elettrificati che rientrano nell’EU ETS dovrebbero beneficiare dell’assegnazione gratuita esattamente come i processi a elevate emissioni dirette. Pertanto il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito dovrebbe essere determinato indipendentemente dalla percentuale di emissioni dirette e indirette per gli impianti cui si applica lo stesso parametro di riferimento. Anche se l’assegnazione gratuita per tali processi includerà le emissioni indirette, ciò non toglie che i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio identificati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE saranno stati pienamente affrontati. I costi indiretti trasferiti ai consumatori di energia elettrica potrebbero variare in funzione del mix di energia elettrica di una determinata area geografica. Le eventuali assegnazioni gratuite concesse alle emissioni indirette dei processi elettrificati non dovrebbero precludere la possibilità di ricevere una compensazione per i costi indiretti a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. D’altro canto, le misure finanziarie volte a compensare i costi indiretti trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica non dovrebbero compensare gli stessi costi indiretti coperti dall’assegnazione gratuita. Al fine di determinare i parametri di riferimento dell’energia elettrica è opportuno raccogliere dati sul consumo di energia elettrica per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto.
(10)Per incentivare ulteriormente il recupero di calore dai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e dai sottoimpianti con emissioni di processo, tale calore dovrebbe essere ammesso a beneficiare dell’assegnazione gratuita oltre che dell’assegnazione basata sul consumo di combustibili e sulle emissioni di processo. Il rischio di doppio conteggio dovrebbe essere considerato attenuato dagli aggiornamenti del valore del parametro di riferimento di combustibili e del moltiplicatore applicato alle emissioni di processo a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/331.
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