Decisione (UE) 2024/1011 del Consiglio del 25 marzo 2024 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato GNSS UE/ASECNA.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell’ASECNA a beneficio dell’aviazione civile (1) («accordo») è stato concluso con decisione (UE) 2018/1603 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o novembre 2018.

(2)L’articolo 29 dell’accordo istituisce un comitato misto, denominato «comitato GNSS UE/ASECNA» («comitato misto»), e dispone che il comitato misto stabilisca il proprio regolamento interno comprendente, tra l’altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente, di definizione del suo mandato e di contatto tra le parti.

(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in merito all’adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché la decisione relativa alla sua adozione avrà effetti giuridici nell’Unione,

(4)La posizione dell’Unione in seno al Comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall’accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell’ASECNA a beneficio dell’aviazione civile («comitato misto») per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto si basa sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

2.I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

A. MARON

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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