LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l’ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione (3).
(2)Nell’Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da 30/40 prodotti. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell’arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.
(3)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari (4). Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.
(4)Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.
(5)In linea con il documento di lavoro SANTE sulla somma dei LOQ in caso di definizioni di residui complessi (5), qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.
(6)Al fine di garantire una trasmissione armonizzata delle informazioni sui risultati delle analisi dei residui di antiparassitari da parte degli Stati membri che consenta all’Autorità di ottenere risultati comparabili, è opportuno che gli Stati membri si avvalgano di orientamenti concordati, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».
(7)Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (6), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
(8)È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (7), all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (8) e all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (9), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
(9)Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, poiché è possibile che non tutti gli Stati membri dispongano dei metodi analitici convalidati richiesti, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi trasmettendo i campioni ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
(10)Al fine di concedere all’Autorità tempo sufficiente per valutare e raccogliere i risultati comunicati, gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.
(11)Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2024.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri (10) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare e gli orientamenti applicabili per il controllo analitico della qualità sono stabiliti nell’allegato II.
Articolo 2
1.Gli Stati membri scelgono il lotto da sottoporre a campionamento in modo casuale.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
2.Gli Stati membri analizzano tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3.Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri analizzano i campioni per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2025, 2026 e 2027 rispettivamente entro il 31 agosto 2026, 2027 e 2028 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), i risultati delle analisi sono comunicati in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Articolo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 è abrogato.
Esso si applica tuttavia fino al 1o settembre 2025 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2024.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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