Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/853 della Commissione del 14 marzo 2024 relativa all’accettazione di una domanda presentata dal Regno di Spagna a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2016/797 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il 10 gennaio 2023 la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 di non applicazione temporanea del punto 7.3.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2) all’installazione di un GSM-R (sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie) sulla linea 502 tra Cáceres (punto chilometrico 332 + 529), Arroyo de Malpartida, Valencia de Alcántara e il punto chilometrico 428 + 500, per un totale di 88 km su una linea a scartamento iberico («progetto»). La domanda era accompagnata da un fascicolo che ne conteneva la giustificazione e nel quale venivano specificate le disposizioni alternative che lo Stato membro intende applicare. Il fascicolo è stato integrato da un dossier complementare presentato il 16 giugno 2023 su richiesta della Commissione.

(2)Successivamente alla presentazione della domanda, il regolamento (UE) 2016/919 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione (3). Nella sostanza, l’obbligo di installare il GSM-R, stabilito al punto 7.3.1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/919, è stato ripreso nell’allegato I, punto 7.3.1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La domanda originaria dovrebbe pertanto essere considerata una domanda di non applicazione temporanea del punto 7.3.1.1 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695.

(3)La linea 502 tra Cáceres e Valencia de Alcántara è una linea a scarso traffico, percorsa da un treno (andata e ritorno) ogni due giorni. Al momento in cui è stata presentata la domanda non vi erano richieste di aumentare il numero di corse su tale linea. La linea fa parte della rete globale europea e l’installazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) non è prevista prima del 2040.

(4)La domanda riguarda il rinnovo dell’apparecchiatura di terra attualmente dotata di un sistema ASFA analogico (di classe B) e di un sistema di blocco telefonico, e sprovvista di un sistema di radiocomunicazione. Il progetto prevede l’installazione di un sistema di blocco automatico, il rinnovo degli apparati centrali e l’installazione di un nuovo sistema di comunicazione basato su sistemi di comunicazione satellitare e GSM (commerciale). La sua entrata in servizio è prevista entro dicembre 2025.

(5)La domanda è stata presentata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, per la mancata redditività economica che comporterebbe una messa in servizio entro giugno 2026 delle apparecchiature a terra, compreso il sistema di comunicazione con tecnologia GSM-R di cui all’allegato I, punto 7.3.1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695.

(6)La complessità del GSM-R e i relativi costi di installazione non possono essere ammortizzati per una linea a scarso traffico come la linea 502. Secondo lo studio dei costi del progetto, l’installazione del GSM-R comporterebbe un costo 26 volte superiore a quello della soluzione in ultimo proposta dal richiedente (oltre 4 milioni di EUR rispetto a 0,15 milioni di EUR). Dato lo scarso traffico sulla linea, tale costo non è giustificabile. I costi di manutenzione per la soluzione proposta corrispondono al 2 % rispetto all’installazione del GSM-R.

(7)Quali disposizioni alternative, le autorità spagnole intendono utilizzare sistemi satellitari e GSM (commerciali) per le comunicazioni in servizio (comprese eventuali versioni successive del GSM). Tale soluzione è in linea con lo studio sulla fattibilità della comunicazione satellitare per le comunicazioni ferroviarie realizzato dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) nel 2016 (4) ed è stata contemplata, nel febbraio 2020, dal gruppo di lavoro «Funzionalità» e dal gruppo «Architettura e tecnologia» per il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie FRMCS quale caso d’uso 6 (Uso della comunicazione satellitare). Le autorità spagnole hanno inoltre studiato l’uso delle comunicazioni satellitari nelle reti a scarso traffico e i risultati delle prove della comunicazione satellitare per il tratto Cáceres – Valencia de Alcántara hanno dato risultati soddisfacenti.

(8)Le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 dovrebbero essere ritenute soddisfatte per la linea 502 da Cáceres (punto chilometrico 332 + 529), Arroyo de Malpartida, Valencia de Alcántara al punto chilometrico 428 + 500. È pertanto opportuno accettare la domanda presentata dalla Spagna di non applicazione temporanea del punto 7.3.1.1 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 e applicare nel contempo una misura di attenuazione consistente nell’installazione di un sistema di comunicazione satellitare e GSM (commerciale, comprese le versioni successive).

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda presentata dalla Spagna di non applicazione temporanea del punto 7.3.1.1 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 al tratto della linea 502 della rete ferroviaria spagnola situato entro i limiti geografici compresi tra Cáceres (punto chilometrico 332 + 529), Arroyo de Malpartida, Valencia de Alcántara, e il punto chilometrico 428 + 500 è accettata.

Articolo 2

La presente decisione cessa di applicarsi alla data in cui l’introduzione del FRMCS o di un altro sistema radio moderno equivalente diventerà obbligatoria per la rete ferroviaria globale europea.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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