LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
(2)I metodi di campionamento e d’analisi fissati dal regolamento (CE) n. 152/2009 dovrebbero essere adattati alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Il presente regolamento dovrebbe introdurre numerose modifiche minori che tengano conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del metodo di analisi o chiariscano talune disposizioni.
(3)Il metodo di campionamento descritto nel regolamento (CE) n. 152/2009 non è adeguato per il campionamento ai fini del controllo della contaminazione microbiologica ed è pertanto escluso dall’ambito di applicazione. Tuttavia il fatto che, a seguito della modifica apportata dal regolamento (UE) n. 691/2013 (3), esso non sia più esplicitamente escluso dall’ambito di applicazione ha generato una certa confusione ed è pertanto opportuno escluderlo di nuovo esplicitamente dall’ambito di applicazione.
(4)È opportuno introdurre disposizioni specifiche per il campionamento dei mangimi commercializzati dagli operatori del settore dei mangimi tramite una tecnica di comunicazione a distanza, dato che la vendita di alimenti per animali mediante tali tecniche è in aumento. In aggiunta alle disposizioni sull’incertezza di misura analitica e sul recupero in caso di analisi di sostanze indesiderabili, è opportuno introdurre disposizioni analoghe anche per l’analisi del contenuto di additivi per mangimi, dato che tali disposizioni sono pertinenti anche in questo caso. Poiché è dimostrato che l’applicazione del metodo di analisi per la determinazione dell’urea al di fuori dell’ambito dell’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi genera risultati analitici errati, è opportuno specificare l’ambito di applicazione di tale metodo e aggiungere informazioni riguardanti la valutazione del metodo e i risultati di uno studio collaborativo.
(5)Diversi metodi di analisi fissati dal regolamento (CE) n. 152/2009 dovrebbero essere soppressi in quanto non sono più validi per i fini previsti. Il metodo di analisi per la determinazione delle basi azotate volatili e il metodo per la determinazione dei carbonati dovrebbero essere soppressi in quanto nella legislazione dell’Unione in materia di mangimi non vi è più alcun obbligo giuridico di controllare la conformità. L’attuale metodo di analisi per la determinazione del diclazuril contiene errori di natura redazionale e di conseguenza non fornisce risultati analitici affidabili. È pertanto opportuno sostituirlo con un metodo adattato che ha dimostrato di fornire risultati affidabili. I nuovi metodi di analisi del gossipolo libero e totale hanno dimostrato che il metodo di analisi per la determinazione del gossipolo libero e totale fissato dal regolamento (CE) n. 152/2009 non fornisce risultati affidabili e dovrebbe pertanto essere soppresso e sostituito da un riferimento alle norme europee (norme EN). I metodi di analisi per il controllo della presenza illecita di additivi il cui uso non è più autorizzato negli alimenti per animali dovrebbero essere soppressi in quanto nel frattempo sono stati sviluppati approcci di screening e metodi di analisi più sensibili.
(6)Oltre ai metodi di analisi descritti negli allegati del presente regolamento, è opportuno fare riferimento alle norme EN da utilizzare nei controlli ufficiali.
(7)Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2047 della Commissione (4) ha autorizzato l’amprolio come nuovo additivo per mangimi, è opportuno aggiungere un metodo di analisi per la determinazione dell’amprolio nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 152/2009.
(8)Poiché le modifiche del regolamento (CE) n. 152/2009 sono sostanziali e riguardano più disposizioni presenti negli allegati dello stesso, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali allegati.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 152/2009
Il regolamento (CE) n. 152/2009 è così modificato:
1)all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, in particolare per quanto concerne la determinazione dei costituenti, compresi i materiali che contengono o sono costituiti da o sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (OGM), gli additivi per mangimi come definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e le sostanze indesiderabili quali definite dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I, ad eccezione del campionamento per il controllo della contaminazione microbiologica.»;
(*1)Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29)."
(*2)Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10)."
2)l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3)l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
4)l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;
5)l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
6)l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
7)l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
8)l’allegato VIII è soppresso.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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