LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione (2) definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94. In particolare, l’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento prevede il risarcimento di ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 in caso di violazione degli obblighi per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare.
(2)Il 16 marzo 2023 la Corte di giustizia, con la sentenza nella causa C-522/21 (3), ha dichiarato invalido l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95. La Corte ha dichiarato che l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95, nella misura in cui fissa l’importo del risarcimento dovuto in relazione al canone di licenza, introduce una presunzione assoluta quanto all’entità minima del danno subito dal titolare e limita il potere discrezionale del giudice adito in violazione dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94, come interpretato dalla Corte.
(3)Per questo motivo, tale disposizione dovrebbe essere soppressa.
(4)Dovrebbe inoltre essere sostituita da una nuova disposizione per garantire il rispetto dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 e salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore.
(5)Come dimostra l’esperienza, eventuali ulteriori danni ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 consistono di norma nei costi delle indagini svolte dal titolare per determinare e valutare la portata di tale violazione.
(6)Per questo motivo, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 dovrebbe specificare che tali costi possono essere un elemento rilevante per il calcolo di ogni ulteriore danno subito dal titolare a causa di una violazione dolosa o colposa dei diritti di quest’ultimo a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1768/95.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1768/95
L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 è sostituito dal seguente:
«2.Qualora tale persona abbia violato intenzionalmente o per negligenza l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest’ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base può comprendere i costi delle indagini svolte dal titolare per determinare e valutare la portata di tale violazione.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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