LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva urea nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)L’approvazione della sostanza attiva urea, indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 novembre 2026.
(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva urea è stata presentata alla Grecia, lo Stato membro relatore, e alla Finlandia, lo Stato membro correlatore, in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) ed entro i termini previsti in tale articolo.
(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 2 luglio 2020 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione.
(7)L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.
(8)Il richiedente ha presentato informazioni relative ai criteri per individuare le proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (6), in linea con l’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
(9)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto aggiornato di rapporto valutativo per il rinnovo, in cui ha preso in considerazione le informazioni supplementari relative ai criteri per individuare le proprietà di interferente endocrino, e il 30 dicembre 2022 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione. In tale progetto aggiornato di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l’approvazione dell’urea.
(10)Il 18 luglio 2023 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (7), in base alle quali è prevedibile che l’urea soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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