Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto».
(2)Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
(3)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione di tale direttiva i regolamenti UN stanno progressivamente sostituendo la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE dei veicoli.
(4)Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, è necessario aggiornare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 3, 7, 13, 19, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 75, 78, 86, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, dal regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e dal regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti.
(5)È pertanto necessario definire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo di cui all'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo di cui all'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti UN,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo dal 10 al 13 marzo 2015 è quella di votare a favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015
Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004