Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23 febbraio 2024, recante modifica dell'allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, in suini detenuti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(3)Gli articoli 64, 65 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono inoltre l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.

(5)Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/483 della Commissione (5) a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia e in Grecia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(6)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri (6). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (7) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(7)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/483 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e Grecia e in suini detenuti in Grecia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I e II in Germania e come zone soggette a restrizioni I e III in Italia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici e detenuti grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.

(8)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici e detenuti in Italia e Grecia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi anche nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(9)Nel gennaio 2024 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione Liguria in Italia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree dell'Italia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I e anche le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

(10)A febbraio 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Macedonia centrale in Grecia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. In tale regione della Grecia è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che confina con l'area della Grecia, attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata dal recente focolaio di peste suina africana in un cinghiale. Tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni III e anche le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

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EurLex

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