IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio (1), la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («Gazzetta ufficiale») pubblicata in formato elettronico («edizione elettronica della Gazzetta ufficiale») deve recare una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 216/2013 stabilisce inoltre l’obbligo di pubblicare i certificati qualificati per la firma elettronica o per il sigillo elettronico e i loro rinnovi sul sito web EUR-Lex al fine di consentire al pubblico di verificare l’autenticità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.
(2)L’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale possono essere garantite con molteplici mezzi tecnici. È necessario che tali mezzi offrano garanzie comparabili a quelle fornite dai servizi fiduciari qualificati, quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014, a livello sia tecnico che organizzativo. È opportuno evitare la necessità di modificare il regolamento (UE) n. 216/2013 ogni volta che dev’essere usata una nuova soluzione o tecnologia o quando muta il quadro giuridico che disciplina i cambiamenti di tali soluzioni o tecnologie.
(3)Occorre stabilire norme chiare per conciliare il requisito della inalterabilità della Gazzetta ufficiale con gli obblighi derivanti dagli atti giuridici dell’Unione sulla protezione dei dati personali e dalle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea volte a rendere alcune informazioni non accessibili. A tal fine, occorre mettere a disposizione una nuova versione dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione, corredata di un’apposita avvertenza. La versione originale dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione dovrebbe essere conservata negli archivi dell’Ufficio delle pubblicazioni per un periodo illimitato in condizioni tecniche e organizzative tali da garantire che la versione originale possa essere divulgata solo in conformità del diritto dell’Unione, in particolare delle norme che disciplinano il diritto di accesso ai documenti e la protezione dei dati personali.
(4)L’Ufficio delle pubblicazioni ha predisposto misure di emergenza che riducono al minimo il rischio di non poter pubblicare e mettere a disposizione l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sul sito web EUR-Lex.
(5)In situazioni eccezionali ove, nonostante le misure di emergenza predisposte, non sia possibile pubblicare la Gazzetta ufficiale sul sito web EUR-Lex e la pubblicazione sia effettuata in forma cartacea, l’Ufficio delle pubblicazioni dovrebbe fornire informazioni di tale pubblicazione quanto prima sul sito web EUR-Lex. Ai fini della certezza del diritto, è necessario garantire che l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale successivamente messa a disposizione del pubblico sul sito web EUR-Lex diventi l’unica edizione autentica e produca effetti giuridici.
(6)Per offrire il massimo vantaggio ai cittadini in termini di facilità di accesso alla Gazzetta ufficiale, nonché per garantire la certezza del diritto, è altresì opportuno conferire alle versioni elettroniche delle poche edizioni autentiche a stampa della Gazzetta ufficiale pubblicate dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 216/2013 uno status esclusivo di autenticità.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 216/2013,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 216/2013 è così modificato:
1)L’articolo 2 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è pubblicata secondo condizioni tecniche che assicurino l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità del suo contenuto.
Il sistema predisposto per assicurare l’autenticità è documentato sul sito web EUR-Lex e permette di verificare facilmente l’autenticità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.»;
b)è aggiunto il paragrafo 4seguente:
«4.Quando alcune informazioni dalla Gazzetta ufficiale devono essere rimosse dopo la pubblicazione in seguito a una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, o al fine di proteggere dei dati personali in conformità degli atti giuridici dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), è messa a disposizione una nuova versione dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione, corredata di un’apposita avvertenza. La versione originale dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione è conservata negli archivi dell’Ufficio delle pubblicazioni per un periodo illimitato, in condizioni tecniche e organizzative tali da garantire che la versione originale possa essere divulgata solo in conformità del diritto dell’Unione.
(*1)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"
2)l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1.Qualora non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sul sito EUR-Lex a causa di un guasto imprevisto ed eccezionale dei sistemi informatici interessati, l’edizione della Gazzetta ufficiale in questione è pubblicata in forma cartacea. Tale edizione è autentica e produce effetti giuridici.
2.Una volta ripristinati i sistemi di cui al paragrafo 1, l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale corrispondente all’edizione pubblicata conformemente al paragrafo 1 è messa a disposizione sul sito web EUR-Lex. A partire da tale momento essa è considerata l’unica edizione autentica e produce effetti giuridici.
3.Le edizioni elettroniche della Gazzetta ufficiale corrispondenti alle edizioni autentiche a stampa della Gazzetta ufficiale pubblicate dopo il 1o luglio 2013 sono considerate le uniche edizioni autentiche a partire dal 14 marzo 2024.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
Tratto da:
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Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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