Regolamento Delegato (UE) 2024/585 della Commissione dell’8 dicembre 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 251/2014.

(2)Nel contesto di tale modifica, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale di cui, rispettivamente, all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono stati introdotti come indicazioni obbligatorie all’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 251/2014. Il regolamento (UE) 2021/2117 ha inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento (UE) n. 251/2014 specificando ulteriormente le norme relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell’applicazione del nuovo requisito in materia di etichettatura.

(3)Benché le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applichino all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno stabilire norme specifiche per tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, dei processi specifici e dei tempi di produzione, al fine di fornire ai consumatori informazioni complete e accurate. Tali norme dovrebbero applicarsi quando l’elenco degli ingredienti figura sull’etichetta dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ma anche quando l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta su di esso apposta, conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014.

(4)Poiché i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono sempre ottenuti da uno o più prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno esigere che tutti gli ingredienti dei prodotti vitivinicoli utilizzati nella produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati siano elencati conformemente alle norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 48 bis del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (5).

(5)Gli ingredienti dei prodotti vitivinicoli utilizzati come base per ottenere il prodotto vitivinicolo aromatizzato dovrebbero essere distinti visivamente dagli altri ingredienti ad essi aggiunti. Gli ingredienti dei prodotti vitivinicoli dovrebbero pertanto essere indicati tra parentesi, seguendo il termine «vino» o un altro termine che identifica gli specifici prodotti vitivinicoli utilizzati, mentre tutti gli altri ingredienti aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base dovrebbero figurare al di fuori delle parentesi in ordine decrescente in relazione al volume o al peso registrati al momento del loro utilizzo nella fabbricazione del prodotto vitivinicolo aromatizzato, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(6)Tuttavia, qualora determinati ingredienti siano aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base utilizzati per ottenere il prodotto vitivinicolo aromatizzato, è opportuno applicare norme specifiche per la loro designazione nell’elenco degli ingredienti.

(7)Per motivi di coerenza con le norme relative all’indicazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e per facilitare la comprensione da parte dei consumatori, è opportuno consentire l’uso del termine «mosto di uve concentrato» per designare sia il mosto di uve concentrato che il mosto di uve concentrato rettificato, quando sono aggiunti ai prodotti vitivinicoli utilizzati per ottenere il prodotto vitivinicolo aromatizzato.

(8)I solfiti, le uova e i prodotti a base di uova e/o il latte e i prodotti a base di latte utilizzati nella produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero essere indicati sull’etichetta utilizzando i termini tradizionalmente impiegati nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Tali allergeni dovrebbero essere indicati tra parentesi se sono utilizzati nella produzione dei prodotti vitivinicoli, mentre dovrebbero figurare al di fuori della parentesi qualora siano aggiunti al prodotto vitivinicolo aromatizzato prima dell’imbottigliamento.

(9)Per gli stessi motivi è opportuno che, per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, sia consentito l’uso degli stessi pittogrammi impiegati per indicare i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova e/o il latte e i prodotti a base di latte utilizzati per i prodotti vitivinicoli.

(10)Se, prima dell’imbottigliamento, sono aggiunti ai prodotti vitivinicoli aromatizzati altre sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, quest’ultimi devono essere presentati conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Per saperne di più:

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EurLex

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