Regolamento Delegato (UE) 2024/450 della Commissione del 26 ottobre 2023 che integra il Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 38, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine della controparte centrale (CCP) a seguito dell’applicazione dei pertinenti strumenti di risoluzione è considerato realizzato se, al più tardi entro la fine del periodo di riorganizzazione aziendale, la CCP è in grado di soddisfare tutti i requisiti prudenziali e gli altri requisiti regolamentari pertinenti su base prospettica e se dispone di un modello di business che è economicamente sostenibile a lungo termine.

(2)Il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe tenere conto dell’evento che ha portato l’autorità di risoluzione ad avviare l’azione di risoluzione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 («evento attivatore»). Il piano di riorganizzazione aziendale deve includere la diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno determinato tale evento, che costituiscono variabili importanti ai fini dell’elaborazione del piano di riorganizzazione aziendale e dell’individuazione delle opportune misure di riorganizzazione aziendale.

(3)Il piano di riorganizzazione aziendale deve definire le misure previste per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP. Al fine di massimizzare le possibilità di conseguire gli obiettivi, è opportuno che esse siano adeguate ai servizi di compensazione della CCP, tengano conto delle condizioni economiche e dei mercati finanziari in cui la CCP si troverà ad operare, prendano in considerazione gli effetti sui pertinenti portatori di interessi della CCP e garantiscano tanto la continuità delle funzioni essenziali della CCP quanto il rispetto dei requisiti regolamentari. Per essere considerato credibile dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP sulla base di ipotesi realistiche e spiegare i motivi per cui alcune misure alternative sono state scartate dal piano di riorganizzazione aziendale.

(4)Al pari della riorganizzazione aziendale, la pianificazione del risanamento mira a migliorare i risultati di un soggetto che si trova ad affrontare difficoltà economiche, individuando e affrontando le cause di tali difficoltà. Pertanto, per sfruttare appieno le sinergie tra i due tipi di pianificazione, nel considerare il ripristino della sostenibilità economica e la continuità dei servizi di compensazione della CCP, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe avvalersi delle informazioni contenute nel piano di risanamento, nella misura in cui tali informazioni siano pertinenti per il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine della CCP.

(5)Il piano di riorganizzazione aziendale può comprendere, se del caso, misure volte alla riorganizzazione e alla ristrutturazione delle attività della CCP, modifiche del sistema operativo e dell’infrastruttura della CCP o modifiche della gestione dei rischi della CCP. Ai fini della pertinenza di ciascuna misura, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe includere una presentazione dettagliata, che tenga conto dell’impatto delle misure proposte sull’attività della CCP, sui partecipanti diretti e sui fornitori terzi e che dimostri in che modo tale misura ripristinerà la sostenibilità economica a lungo termine della CCP. In particolare, per dimostrare che la CCP continuerà a rispettare i requisiti organizzativi e prudenziali di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), eventuali modifiche della gestione dei rischi della CCP dovrebbero essere dettagliate e valutate nel piano di riorganizzazione aziendale.

(6)Il piano di riorganizzazione aziendale può comprendere misure volte alla vendita o alla liquidazione di attività o di attività d’impresa della CCP. Per essere efficienti, tali misure dovrebbero essere accompagnate da una descrizione dettagliata delle attività d’impresa o delle attività che si intende vendere, del modo in cui la vendita ripristinerebbe la sostenibilità economica a lungo termine della CCP e dell’eventuale impatto sulla continuità operativa della CCP.

(7)Per garantire la credibilità dell’attuazione, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe comprendere un calendario indicativo per l’attuazione di tutte le misure previste. Il calendario dovrebbe facilitare l’individuazione delle tappe principali del piano, comprese le fasi riguardanti la comunicazione con i portatori di interessi esterni.

(8)Nel valutare se il piano di riorganizzazione aziendale ripristini la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto sia dei criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica che dei criteri relativi ai risultati finanziari, che sono complementari tra loro. I criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica dovrebbero aiutare a verificare che il piano di riorganizzazione aziendale sia coerente con le norme e i regolamenti interni della CCP e che consenta alla CCP di continuare a operare senza che ciò comporti rischi significativi per il sistema finanziario, rimanendo al contempo conforme a tutti i requisiti prudenziali e organizzativi applicabili. I criteri relativi ai risultati finanziari dovrebbero aiutare a verificare che il piano di riorganizzazione aziendale garantisca la sostenibilità finanziaria a lungo termine della CCP dopo la riorganizzazione, dal punto di vista sia operativo che economico.

(9)Le fluttuazioni costituiscono una parte integrante del ciclo economico. I piani di riorganizzazione aziendale dovrebbero includere analisi di scenari alternativi che prevedano opportune modifiche delle principali ipotesi sottostanti per comprendere lo scenario più favorevole e quello meno favorevole. Ai fini della credibilità del piano di riorganizzazione aziendale, in sede di valutazione del piano l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero verificare che esso si basi su una serie di scenari completi e realistici che riflettano accuratamente il contesto di mercato della CCP e i suoi vincoli operativi e giuridici.

(10)Ai fini della credibilità dell’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, in sede di valutazione del piano l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero accertarsi che sia l’alta dirigenza che i principali portatori di interessi abbiano una conoscenza sufficiente del piano di riorganizzazione aziendale. Poiché i principali portatori di interessi sono essenziali o determinanti per la CCP ai fini della prestazione di servizi di compensazione, essi dovrebbero comprendere i partecipanti diretti e i prestatori di servizi essenziali, compresi i fornitori di servizi di regolamento e i fornitori di piattaforme.

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