Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione del 9 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1) e in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.Misure in vigore

(1)Nell'ottobre 2005, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) (nel seguito «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio antidumping erano comprese tra il 7,3 % e il 42,6 %.

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 (3), il Consiglio ha modificato il regolamento originario e ha ridotto al 3,2 % l'aliquota del dazio antidumping per un produttore esportatore.

(3)A seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 (4), misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese.

(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 (5), la Commissione ha istituito un'aliquota individuale del 32,8 % su un nuovo produttore esportatore.

2.Inchiesta attuale

(5)Il 4 gennaio 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di apertura di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd («il richiedente»), produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della RPC. Il richiedente affermava di non avere esportato TCCA nell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta iniziale e di avere iniziato ad esportare soltanto dopo la fine di tale periodo. Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle misure in vigore.

(6)La Commissione ha ritenuto gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 (6), un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 in relazione al richiedente.

(7)In applicazione dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014, il dazio antidumping, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, è stato abrogato per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali di registrare le importazioni provenienti dal richiedente.

3.Ritiro della domanda

(8)Il 28 novembre 2014 il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore». Su tali basi la Commissione ha ritenuto opportuno chiudere l'inchiesta di riesame.

4.Comunicazione delle informazioni

(9)La Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame, di istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di TCCA e di riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

5.Riscossione retroattiva del dazio antidumping.

(10)Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito che il riesame concernente le importazioni di TCCA fabbricato da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd e originario della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso. Di conseguenza, la registrazione delle importazioni del richiedente dovrebbe cessare e il dazio unico per l'intero paese applicabile a tutte le altre società (42,6 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 dovrebbe essere riscosso con effetto retroattivo su tali importazioni a decorrere dalla data di apertura del presente riesame.

(11)Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

1.È chiuso il riesame relativo a un nuovo esportatore avviato dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 e sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 é istituito il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, a tutte le altre società (codice supplementare TARIC A999) della Repubblica popolare cinese.

2.Il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, a tutte le altre società della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 2 luglio 2014 sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), che sono state registrate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014.

3.Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 della Commissione.

4.Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 9 Marzo 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_065_R_0009

 

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