Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/483 della Commissione del 5 febbraio 2024 recante modifica degli allegati I e II del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.

Giustizia513

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare, in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(4)Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona infetta nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.

(6)Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/413 della Commissione (5) a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Bulgaria, Grecia, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(7)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri (6). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (7) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(8)Nel settembre 2023 la Croazia ha informato la Commissione in merito a quella che era all'epoca la situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma di un focolaio di tale malattia in un suino selvatico nella regione di Zara in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Croazia ha istituito una zona infetta, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite in detti regolamenti, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.

(9)La decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 della Commissione (8) è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Croazia in merito a tale focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione di Zara di tale Stato membro. Inoltre la zona infetta istituita dall'autorità competente della Croazia nella regione di Zara è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 (9) e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 è stata abrogata. Detta zona soggetta a restrizioni nella regione di Zara è stata applicata fino a dicembre 2023. Tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia, nel dicembre 2023 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione (10) per prorogare la validità della zona infetta nella regione di Zara fino a gennaio 2024.

(10)In considerazione dell'epidemiologia della peste suina africana e tenendo anche conto delle norme internazionali, quali il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, quest'area della Croazia interessata da tale focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 fino a febbraio 2024.

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EurLex

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