Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione del 5 febbraio 2024 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione.

Giustizia513

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da d) a i),

considerando quanto segue:

(1)In seguito ai recenti focolai di Agrilus planipennis Fairmaire («organismo nocivo specificato») in paesi terzi situati in prossimità dei confini dell’Unione si rende necessaria l’introduzione di misure per prevenire l’insediamento e la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, qualora ne sia stata rilevata la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)L’organismo nocivo specificato è elencato come organismo nocivo prioritario a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (2).

(3)Sulla base degli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili riguardanti l’organismo nocivo specificato, è opportuno adottare misure in relazione all’organismo nocivo specificato solo per le piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. («piante specificate») e per il legno, la corteccia separata dal tronco e gli altri oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. («legno e corteccia specificati»).

(4)Al fine di garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali intensive per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato e utilizzare metodi in linea con le più recenti informazioni scientifiche e tecniche.

(5)Al fine di prevenire l’insediamento dell’organismo nocivo specificato e la sua diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione.

(6)In base alla biologia dell’organismo nocivo specificato, la zona infestata dovrebbe comprendere le piante infestate e tutte le piante specificate che possono essere infestate in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate. Sulla stessa base, la zona cuscinetto dovrebbe avere un’ampiezza di 10 km oltre i confini della zona infestata, in quanto ciò è adeguato alla capacità di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

(7)Tuttavia, in caso di ritrovamenti isolati dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata, se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato da tali piante e se vi sono prove che tali piante fossero infestate prima di essere introdotte nell’area, o che si tratta di un ritrovamento isolato che presumibilmente non porterà a un insediamento. Questo è l’approccio più proporzionato, purché le indagini svolte nell’area interessata confermino l’assenza dell’organismo nocivo specificato.

(8)Al fine di garantire la rimozione immediata delle piante infestate e di prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, è opportuno che il monitoraggio delle aree delimitate sia effettuato con cadenza annuale nel periodo più adatto dell’anno e con un’intensità sufficiente.

(9)Al fine di garantire un approccio proporzionato al rischio fitosanitario connesso all’organismo nocivo specificato, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di revocare la delimitazione quando, sulla base di indagini, tale organismo nocivo non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi.

(10)È opportuno stabilire misure di eradicazione per l’eliminazione dell’organismo nocivo specificato, se rilevato nel territorio dell’Unione. Tali misure dovrebbero essere adeguate alla biologia dell’organismo nocivo specificato e basate sulle informazioni scientifiche e tecniche disponibili.

Per saperne di più:

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EurLex

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