Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/390 della Commissione del 5 Marzo 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)Nella parte seconda, capitolo 20 della nomenclatura combinata, l'attuale testo della nota complementare 2, lettera a), stabilisce che il tenore di zuccheri diversi di un prodotto va calcolato in base a una cifra indicata da un rifrattometro mediante il metodo stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (2).

(3)I prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12 della seconda parte della nomenclatura combinata, di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714 della nomenclatura combinata o di foglie di vite sono tutti classificati al capitolo 20 della seconda parte della nomenclatura combinata. Nell'applicare il calcolo ottenuto mediante metodo rifrattometrico a tali prodotti, risulta che il loro tenore di zuccheri è talmente alto da far ritenere che contengano zuccheri aggiunti ai sensi della nota complementare 3 di detto capitolo anche se non ne contengono.

(4)Al fine di garantire una corretta classificazione di tali prodotti, è pertanto opportuno disciplinare l'uso del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) nonché l'applicazione di una formula consolidata già applicata dai laboratori doganali ai fini del calcolo del tenore di zuccheri di tali prodotti specifici che rientrano nel capitolo 20 della seconda parte della nomenclatura combinata.

(5)Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione per quanto concerne la misurazione del tenore di zuccheri di vari prodotti, occorre modificare la lettera a) della nota complementare 2 al capitolo 20.

(6)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Al capitolo 20 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2, lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:

-0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99,

-0,95 per i prodotti delle altre voci.

Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:

-prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12,

-prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714,

-Prodotti a base di foglie di vite,corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (“metodo HPLC”), con la seguente formula:

S + (G + F) × 0,95

dove:

“S” è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;

“F” è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;

“G” è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 Marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Heinz ZOUREK

Direttore Generale della Fiscalità e Unione Doganale

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_065_R_0007

 

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