Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/425 della Commissione del 2 febbraio 2024 concernente la non approvazione della sostanza attiva asulam-sodio in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il 19 dicembre 2013 la società UPL Europe Limited ha presentato al Regno Unito, lo Stato membro relatore, una domanda di approvazione della sostanza attiva asulam-sodio a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)In conformità all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 30 giugno 2014 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») dell’ammissibilità della domanda.

(3)Gli effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati dallo Stato membro relatore, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l’impiego proposto dal richiedente. Il 21 aprile 2016 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all’Autorità.

(4)In conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l’Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una consultazione pubblica al riguardo.

(5)In conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità stessa.

(6)La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all’Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(7)Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità. Il 28 marzo 2018 l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva asulam-sodio.

(8)Nelle sue conclusioni l’Autorità ha riscontrato un elevato rischio a lungo termine per i volatili e i mammiferi per tutti gli usi rappresentativi delle colture in campo per tutte le specie, ad eccezione dei piccoli mammiferi insettivori.

(9)Nel corso del processo di revisione inter pares, a seguito della notifica da parte del Regno Unito dell’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, nel giugno 2019 la Francia ha accettato di subentrare in qualità di Stato membro relatore per tale sostanza attiva.

(10)Per quanto riguarda i nuovi criteri per l’identificazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (3), che si applica a decorrere dal 10 novembre 2018, le conclusioni dell’Autorità non hanno consentito ai responsabili della gestione del rischio di stabilire se la sostanza attiva asulam-sodio sia un interferente endocrino poiché la conclusione è stata completata prima dell’entrata in vigore di tali nuovi criteri. Nel febbraio 2019 la Commissione ha pertanto chiesto all’Autorità di riesaminare le informazioni e di aggiornare le sue conclusioni sulle potenziali proprietà di interferente endocrino dell’asulam-sodio conformemente ai nuovi criteri di cui all’allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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