LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione (2) ha introdotto misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione (3) prevede misure di protezione analoghe fino al 31 dicembre 2023.
(2)Tali misure sono state introdotte in seguito agli audit della Commissione che hanno individuato carenze nell'attuazione, da parte delle autorità turche competenti, dei controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione e alle segnalazioni degli Stati membri relative a partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia.
(3)Nel corso degli audit più recenti, effettuati in loco dalla Commissione nel 2022 e nel 2023, sono state individuate carenze persistenti nel sistema di controllo ufficiale dei molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione. Tali carenze hanno rivelato, negli stabilimenti turchi riconosciuti per l'esportazione di molluschi bivalvi nell'Unione, un trattamento strutturalmente deficitario che potrebbe inficiare la sicurezza alimentare. In caso di revoca delle misure di protezione in vigore, tali questioni irrisolte comporterebbero notevoli rischi per la sicurezza alimentare dei prodotti esportati provenienti da tali locali.
(4)Il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 dovrebbe pertanto essere prorogato di altri tre anni per consentire alla Turchia di dar seguito alle raccomandazioni degli audit precedenti per l'ingresso di molluschi bivalvi nell'Unione e per consentire alla Commissione di effettuarne una valutazione.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/478, il termine «31 dicembre 2023» è sostituito dal termine «31 dicembre 2026».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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