LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)L’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)Il 10 agosto 2022 la Polonia ha presentato una domanda di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari al fine, in particolare, di tenere conto della nuova definizione di determinate bevande alcoliche di cui alla legge polacca del 2 dicembre 2021 sulle bevande fermentate (3) («legge polacca sulle bevande fermentate»).
(4)Attualmente l’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce, ai punti da 14.2.3 a 14.2.5 e al punto 14.2.8, le condizioni d’uso per quanto riguarda determinate bevande fermentate, che sono state introdotte al fine di consentire o limitare l’uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche di cui alla legge polacca del 12 maggio 2011 sulla fabbricazione e l’imbottigliamento di prodotti vitivinicoli, sulla distribuzione di tali prodotti e sull’organizzazione del mercato vitivinicolo (4). La legge polacca sulle bevande fermentate ha sostituito detta legge del 12 maggio 2011. Alcune di tali voci dovrebbero pertanto essere aggiornate e la voce relativa a E 353 di cui al punto 14.2.8 del suddetto regolamento dovrebbe essere soppressa.
(5)Le bevande alcoliche oggetto della legge polacca sulle bevande fermentate non sono contemplate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in quanto non rientrano in una delle categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato VII, parte II, di tale regolamento.
(6)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non possa avere un effetto sulla salute umana. Poiché l’autorizzazione all’uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche contemplate dalla legge polacca sulle bevande fermentate non comporta un’ulteriore esposizione del consumatore a tali sostanze, detta autorizzazione costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana e non è necessario chiedere il parere dell’Autorità.
(7)Nella categoria alimentare «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)» di cui all’allegato II, parte D, punto 14.2.6, e parte E, punto 14.2.6, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l’uso dei coloranti alimentari appartenenti ai gruppi II e III di cui all’allegato II, parte C, punti 2 e 3, dello stesso regolamento e di giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110), amaranto (E 123) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) non dovrebbe essere autorizzato nella «vodka» al fine di garantire la coerenza con l’allegato I, categoria 15, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in cui si stabilisce che la vodka non deve essere colorata.
(8)Nelle parti D ed E dell’elenco UE degli additivi alimentari, la categoria alimentare di cui al punto 14.2.8 contempla le bevande alcoliche non incluse nelle categorie di cui ai punti da 14.2.1 a 14.2.7, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %. Tuttavia, a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787, le bevande spiritose devono possedere un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso dei prodotti che soddisfano i requisiti dell’allegato I, categoria 39, di tale regolamento. Il titolo della categoria alimentare di cui all’allegato II, parte D, punto 14.2.8, e parte E, punto 14.2.8, del regolamento (CE) n. 1333/2008 non dovrebbe pertanto fare riferimento a «bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %». È inoltre opportuno utilizzare il termine «titolo alcolometrico volumico», quale definito all’articolo 4, punto 23), del regolamento (UE) 2019/787, anziché il termine «grado alcolico» e, nella versione inglese, dovrebbe essere utilizzato il termine «alcoholic beverages» (bevande alcoliche) invece del termine «alcoholic drinks» (bevande alcoliche). È pertanto opportuno modificare il titolo e le voci della categoria alimentare «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» dell’allegato II, parte D, punto 14.2.8, e parte E, punto 14.2.8, del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(9)La legislazione dell’Unione relativa a determinate bevande alcoliche di cui all’allegato II, parte A, parte D, punti 14.2.2, 14.2.6 e 14.2.7, e parte E, punti 14.2.2, 14.2.6 e 14.2.7, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è stata modificata. Le norme applicabili a tali bevande alcoliche sono attualmente stabilite nei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 251/2014 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché il presente regolamento modifica le categorie relative alle bevande alcoliche, è opportuno utilizzare questa occasione per aggiornare alcuni dei riferimenti esistenti al diritto dell’Unione.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it