IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2021/570 del Consiglio (2) il protocollo dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell’Autorità palestinese ai programmi dell’Unione («protocollo») è stato firmato il 4 marzo 2021.
(2)L’obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («Autorità palestinese») di partecipare ad alcuni programmi dell’Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per le misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente all’Autorità palestinese di ricevere dall’Unione assistenza tecnica, in particolare assistenza finanziaria, nel contesto di tali programmi. Il quadro si applica unicamente ai programmi dell’Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione dell’Autorità palestinese. Pertanto, la conclusione del protocollo non comporta l’esercizio, nell’ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all’atto di istituire i programmi.
(3)È opportuno approvare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell’Autorità palestinese ai programmi dell’Unione (3) è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 10 del protocollo (4).
Articolo 3
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell’Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell’Autorità palestinese a un determinato programma dell’Unione, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
V. VAN PETEGHEM
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