Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/255 della Commissione del 17 gennaio 2024 relativa all’accettazione di una domanda, presentata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L’11 maggio 2023 la Francia ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, una domanda di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2) («STI CCS») a quattro veicoli V300 Zefiro I-F identificati con i numeri ERT1000 -23, ERT1000 -28, ERT1000 - 31 e ERT1000 -47.

(2)La domanda riguarda veicoli V300 Zefiro I-F inizialmente acquistati da Trenitalia SpA (con contratto n. 14625 del 30 settembre 2010) nell’ambito di una flotta di 50 veicoli per l’esercizio sulla rete del sistema ferroviario italiano. Il 22 ottobre 2021 Trenitalia SpA (con contratto n. 4669) ha chiesto la ristrutturazione di tre veicoli della flotta originale, al fine di utilizzarli per un servizio transfrontaliero tra la Francia e l’Italia. Il 7 novembre 2021 Trenitalia SpA, mediante lettera di intenti con rifermento TRNIT-DACQ.ACQR \P \2022 \0040367, ha chiesto la ristrutturazione di un ulteriore veicolo per lo stesso scopo. Il tipo di veicolo ristrutturato reca la denominazione V300 Zefiro I-F. La domanda è stata presentata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797 in relazione alla mancanza di redditività economica dell’ulteriore ristrutturazione per il passaggio a ETCS (European Train Control System, sistema europeo di controllo dei treni) Baseline 3 di cui al punto 7.4.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919.

(3)Dopo la presentazione della domanda, il regolamento (UE) 2016/919 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione (3). In sostanza, l’obbligo di installare ETCS (Baseline 3) di cui al punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 è attualmente stabilito ai punti 7.4.2.1 e 7.4.2.4 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La domanda iniziale dovrebbe pertanto essere considerata una domanda di non applicazione temporanea dei punti 7.4.2.1 e 7.4.2.4 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695.

(4)Per i quattro nuovi veicoli V300 Zefiro I-F, Trenitalia chiederà un’autorizzazione in base al tipo già autorizzato (NIE EU8020210113) e ne estenderà l’area di utilizzo dalla rete italiana alla rete francese. I quattro veicoli già circolano sulla rete italiana con ETCS Baseline 2.

(5)Per poter operare anche sulla rete nazionale francese, i veicoli V300 Zefiro I-F sono dotati di un sistema supplementare di protezione automatica dei treni («ATP»), costituito dal sottosistema bi-standard ERTMS/TVM in configurazione «reduced national» interfacciato con il sottosistema di protezione del treno KVB, insieme al sottosistema ATESS 3G interfacciato con KVB. Tale ATP è l’unico sistema autorizzato per l’esercizio sulle linee della rete francese ad alta velocità che non dispongono del sistema ERTMS.

(6)Conformemente ai punti 7.4.2.1 e 7.4.2.4 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, i quattro veicoli interessati dovrebbero essere equipaggiati con il sottosistema bi-standard ERTMS/TVM compatibile con ETCS Baseline 3.

(7)Ciò costringerebbe tuttavia l’operatore Trenitalia e il fornitore Bombardier - Hitachi a modificare e ammodernare i veicoli, incrementando così i costi del progetto in misura tale da comprometterne la redditività economica, oltre ad incidere sulla disponibilità dei veicoli per lo sfruttamento commerciale su altre linee. Ciò avrebbe un impatto economico rappresentato dalla perdita di profitti dovuta alla mancata disponibilità dei treni e dai costi di manutenzione aggiuntivi, che subirebbero un aumento a causa della conseguente necessità di formazione del personale addetto alla manutenzione e della mancanza di sinergie tra la prima flotta di cinque veicoli, equipaggiati con ETCS Baseline 2 in servizio transfrontaliero, e la nuova flotta di quattro veicoli, equipaggiati con ETCS Baseline 3.

(8)Il fabbricante dei quattro veicoli interessati e il loro proprietario, Trenitalia SpA, si sono impegnati ad attuare un piano di progettazione e installazione per aggiornare tali veicoli con il nuovo ETCS Baseline 3 per le apparecchiature di bordo. In base al calendario più recente fornito dal richiedente, l’aggiornamento da ETCS Baseline 2 a ETCS Baseline 3 dovrebbe iniziare a dicembre 2026 ed essere ultimato entro il 31 agosto 2027. Anche il sistema ETCS degli altri cinque treni Zefiro che compongono la flotta sarà aggiornato alla Baseline 3 nelle stesse date.

(9)La mancanza di una decisione positiva comporterebbe un ritardo di quattro anni nella disponibilità di nuovi treni in grado di effettuare lo stesso servizio, con il conseguente impatto economico, il passaggio a mezzi di trasporto più inquinanti e la mancanza di sinergie tra i cinque treni Zefiro in servizio e i veicoli oggetto della presente domanda.

(10)L’analisi effettuata dalla Commissione mostra che le specifiche alternative che sarebbero applicate al fine di garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei veicoli sono sufficienti.

(11)Sulla base delle argomentazioni presentate dai richiedenti e ribadite nei considerando 7, 8 e 9, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 dovrebbero essere considerate soddisfatte per i quattro veicoli interessati. È pertanto opportuno accettare la domanda presentata dalla Francia di non applicazione dei punti 7.4.2.1 e 7.4.2.4 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 a tali veicoli fino a quando non saranno equipaggiati con ETCS Baseline 3 entro il 31 agosto 2027.

(12)Al fine di avere una visione d’insieme della pianificazione e dello stato di avanzamento del rinnovo dei veicoli, la Francia dovrebbe informare in merito la Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno.

(13)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda della Francia, notificata alla Commissione l’11 maggio 2023, di non applicazione temporanea dei punti 7.4.2.1 e 7.4.2.4 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 ai quattro veicoli V300 Zefiro I-F identificati con i numeri ERT1000-23, ERT1000-28, ERT1000-31 e ERT1000-47 è accettata.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Francia informa la Commissione in merito alla pianificazione e allo stato di avanzamento della ristrutturazione dei quattro veicoli di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione si applica nei limiti geografici della rete ferroviaria francese.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 agosto 2027.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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