IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2006/539/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso la convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») (2), che ha istituito la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (Inter-American Tropical Tuna Commission - IATTC).
(2)La IATTC è l’organo incaricato della conservazione e gestione delle risorse della pesca nella zona della convenzione di Antigua. La IATTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto di tale convenzione. Tali misure diventeranno vincolanti per l’Unione.
(3)Con decisione 2005/938/CE del Consiglio (3) l’Unione ha approvato l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (Agreement on the International Dolphin Conservation Programme - AIDCP) (4), che ha istituito la riunione delle parti dell’AIDCP. L’articolo XIV dell’AIDCP prevede che la IATTC svolga un ruolo essenziale nel coordinare l’attuazione dell’AIDCP e delle misure adottate nell’ambito di quest’ultimo. La IATTC svolge funzioni di segretariato per l’AIDCP.
(4)La riunione delle parti dell’AIDCP è l’organo istituito dall’AIDCP al fine di promuovere la progressiva riduzione a livelli prossimi allo zero della mortalità accidentale dei delfini nell’ambito della pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nella zona della convenzione di Antigua. La riunione delle parti dell’AIDCP adotta decisioni atte a garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse marine vive associate alla pesca dei tonnidi con reti da circuizione a chiusura nella zona della convenzione di Antigua. Tali misure diventeranno vincolanti per l’Unione.
(5)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce che l’Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l’Unione debba applicare alla gestione della pesca un approccio precauzionale e debba adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l’Unione debba adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l’impatto di tale attività sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, inoltre, dispone specificamente che l’Unione debba persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
(6)In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita», «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
(7)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare» fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l’inquinamento marino e da plastica e la perdita o l’abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Inoltre, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”» mira a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell’ambiente.
(8)La comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile» sottolinea l’importanza della protezione e della conservazione della biodiversità marina nell’azione esterna dell’Unione. L’Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l’Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della IATTC e nella riunione delle parti dell’AIDCP per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della IATTC e le decisioni della riunione delle parti dell’AIDCP saranno vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (6) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) e sui regolamenti (UE) 2017/2403 (8) e (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
(10)Attualmente la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della IATTC è stabilita dalla decisione (UE) 2019/812 del Consiglio (10). È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova che copra il periodo 2024-2028.
(11)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione di Antigua e della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della IATTC e in sede di riunione delle parti dell’AIDCP, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell’Unione nel periodo 2024-2028,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) e in sede di riunione delle parti dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP) figura nell’allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell’Unione da adottare nelle riunioni della IATTC e in sede di riunione delle parti dell’AIDCP avviene conformemente all’allegato II.
Articolo 3
La posizione dell’Unione definita nell’allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della IATTC del 2029.
Articolo 4
La decisione (UE) 2019/812 è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
V. VAN PETEGHEM
Tratto da:
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