LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Un preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) è stato autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione (2).
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 destinato a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, tale domanda riguardava anche l’autorizzazione di nuove utilizzazioni dello stesso preparato come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
(4)Nel suo parere del 21 marzo 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 continua a essere sicuro per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, nonché per i consumatori e l’ambiente, e ha indicato che tale conclusione sulla sicurezza si applica anche a tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato non è considerato corrosivo per la pelle o irritante per gli occhi. Ha affermato che il preparato dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, ma non è stato possibile trarre conclusioni sulla possibilità che l’additivo sia un irritante per la pelle. L’Autorità ha indicato che, nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, non fosse necessario valutare l’efficacia del preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 e ha ritenuto che le conclusioni sull’efficacia nei polli da ingrasso e nei suinetti svezzati possano essere estese a tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
(5)Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dell’endo–1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale preparato per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati e autorizzare l’utilizzo di tale preparato per tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(7)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305.
(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 destinato a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», destinato a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato per tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 è così modificato:
1)l’articolo 1 è soppresso;
2)l’allegato è soppresso.
Articolo 4
Misure transitorie
1.Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale preparato, destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, prodotti ed etichettati prima del 7 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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