Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/256 della Commissione del 17 gennaio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1158.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione (3) impone condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

(2)Nel regolamento (UE) 2020/1158 è stata erroneamente omessa la nota a piè di pagina che definisce le modalità di applicazione dei livelli massimi ai prodotti concentrati o essiccati ed è pertanto opportuno reinserirla.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (4) relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (5) e la tavola di concordanza di cui all'allegato VI di tale regolamento contiene errori per quanto riguarda i riferimenti agli articoli corrispondenti dei due atti. Tali errori di concordanza riguardano gli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 cui viene fatto riferimento nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 e pertanto il riferimento agli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbe essere sostituito dal riferimento corretto agli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(4)L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 dispone che ogni partita dei prodotti elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), proveniente dai paesi terzi indicati nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, sia accompagnata dal pertinente certificato ufficiale e contraddistinta da un codice di identificazione da riportare sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata.

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (6), applicabile dal gennaio 2022, ha introdotto nuovi codici NC per i funghi del genere Cantharellus (NC 0709 53) e Boletus (NC 0709 52), per i funghi Shiitake (NC 0709 54 e NC 0712 34) e Matsutake (NC 0709 55) e per i tartufi (NC 0709 56, NC 0710 80 95 e NC 2001 90 97). Prima di tale modifica della nomenclatura doganale detti funghi erano classificati con il codice NC 0709 59. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali modifiche dei codici NC.

(6)Al fine di garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'Unione delle condizioni d'importazione dei prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi e per assicurare un livello elevato di protezione della salute umana è importante precisare che le condizioni per l'ingresso nell'Unione si applicano a tutti i prodotti contenenti funghi selvatici e frutti selvatici del genere Vaccinium o da essi derivati ed evitare in questo modo qualsiasi incertezza giuridica a tale riguardo. È pertanto opportuno aggiungere nuove voci.

(7)È opportuno aggiungere all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 alcuni prodotti ai quali le condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi non erano applicabili in precedenza. Ciò riguarda in particolare i miscugli di frutta a guscio e frutta secca, le confetture, le gelatine, le marmellate, le puree e le paste di frutta o frutta a guscio, i miscugli di succhi, le acque con aggiunta di aromatizzanti e alcuni prodotti alimentari costituiti da vari ingredienti contenenti i funghi e i frutti elencati. L'inclusione di tali prodotti garantirebbe un livello elevato di protezione della salute umana ed eviterebbe qualsiasi dubbio sul fatto che le condizioni per l'ingresso nell'Unione sono applicabili a tutti i prodotti contenenti o derivati dai funghi e frutti selvatici elencati.

(8)Inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158, i controlli fisici sui prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione che devono essere sottoposti a controlli ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere eseguiti presso il posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo designato.

(9)Poiché alcuni alimenti contenenti funghi selvatici o frutti selvatici possono contenere anche ingredienti di origine animale, i controlli fisici su tali alimenti dovrebbero essere eseguiti solamente presso il posto di controllo frontaliero.

(10)Al fine di consentire agli operatori economici di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni in materia di campionamento, analisi e certificazione dei prodotti interessati dalla presente misura e consentire una transizione agevole alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale non è necessario che le partite classificate con i codici NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ed ex 1905 siano accompagnate da un certificato ufficiale, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158.

Per saperne di più:

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EurLex

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