LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)I preparati di Lactiplantibacillus plantarum (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum) CNCM I-3235 e di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U) sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione (2).
(3)Il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione (3).
(4)I preparati di Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M - DSM 11673) e di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione (4).
(5)Il preparato di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2012 della Commissione (5).
(6)Il preparato di Lentilactobacillus buchneri (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus buchneri) NCIMB 40788/CNCM I-4323 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 della Commissione (6).
(7)Il preparato di Lentilactobacillus hilgardii (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus hilgardii) CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus buchneri) CNCM I-4323/NCIMB 40788 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione (7).
(8)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
(9)Nel parere del 31 gennaio 2023 (8) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni di autorizzazione esistenti, i suddetti preparati continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che gli additivi dovrebbero essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie. In assenza di dati, non è stato possibile trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea e sul potenziale di irritazione cutanea e oculare degli additivi, fatta eccezione per il Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, che è considerato non irritante per la pelle e gli occhi. Essa ha altresì indicato che, nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione, non è necessario valutare l’efficacia degli additivi.
(10)Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazioni effettuate in merito al metodo di analisi dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi nel contesto delle autorizzazioni precedenti. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (9), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
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