LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE contengono l’elenco delle sostanze vitaminiche e minerali, nonché delle relative forme, consentite per la fabbricazione di integratori alimentari.
(2)A norma dell’articolo 14 della direttiva 2002/46/CE le disposizioni relative alle sostanze vitaminiche e minerali negli integratori alimentari aventi implicazioni per la salute pubblica devono essere adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(3)In seguito a una richiesta della Commissione europea di formulare un parere sull’idrossido di ferro adipato tartrato come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e come fonte di ferro nel contesto della direttiva 2002/46/CE, il 27 ottobre 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico in materia (3).
(4)Si evince da tale parere che l’uso dell’idrossido di ferro adipato tartrato negli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza purché siano rispettate determinate condizioni, stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1373 della Commissione (4). Sulla base del parere favorevole dell’Autorità e dell’autorizzazione quale nuovo ingrediente alimentare, secondo quanto stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1373, l’idrossido di ferro adipato tartrato dovrebbe essere incluso nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2002/46/CE per consentirne l’uso come fonte di ferro negli integratori alimentari.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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