Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/221 della Commissione del 12 gennaio 2024 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)Un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444, è stato autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da produzione di uova e a suinetti svezzati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione (2).

(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444, come additivo per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nel parere dell’11 maggio 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444, continua a essere sicuro per il pollame da ingrasso e da produzione di uova, per i suinetti svezzati, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444, dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. In assenza di dati, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che il preparato provochi irritazione cutanea e oculare o sensibilizzazione cutanea. Essa ha inoltre indicato che, nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione, non è necessario valutare l’efficacia del preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444, soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444, come additivo per mangimi, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013.

(7)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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