IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/254, del 12 gennaio 2024, del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala (1)
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/254, che istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate in considerazione della situazione in Guatemala che rappresenta una minaccia per la sabilità del Guatemala e della regione. La decisione prevede il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni che minacciano la democrazia, lo Stato di diritto o Il trasferimento pacifico del potere in Guatemala o che minacciano la democrazia e lo Stato di diritto in Guatemala, anche a causa di gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali. Le stesse misure restrittive sono estese inoltre alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui sopra. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti a misure restrittive sono elencati nell’allegato della decisione (PESC) 2024/254.
(2)Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.
(3)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
(4)La procedura per la modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni.
(5)Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali sia conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
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