IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/350 della Commissione, del 28 febbraio 2020, che modifica la decisione 2002/364/CE per quanto riguarda le definizioni di test di prima linea e test di conferma, i requisiti per i dispositivi per test autodiagnostici e i requisiti per i test rapidi, i test di conferma e i test supplementari per HIV e HCV (1).
(2)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XXX, punto 3 (Decisione 2002/364/CE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:
"-32020 D 0350: Decisione di esecuzione (UE) 2020/350 della Commissione, del 28 febbraio 2020 (GU L 63 del 3.3.2020, pag. 3)".
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2020/350 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Clara GANSLANDT
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