IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea – Un pacchetto di opportunità» la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell’Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del «digitale per default», assicurando nel contempo che siano predisposte tutte le garanzie necessarie per evitare l’esclusione sociale.
(2)La facilitazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri è tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione sancito nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(3)Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria nelle questioni civili, commerciali e penali con implicazioni transfrontaliere, gli atti giuridici dell’Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell’Unione, dovrebbero essere integrati da condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali in modo da garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, specialmente quelli sanciti dal titolo VI, in particolare dall’articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Tali condizioni non dovrebbero in alcun modo pregiudicare la tutela dei diritti procedurali essenziali per la protezione di tali diritti fondamentali, conformemente al diritto dell’Unione.
(4)Per modernizzare e migliorare la cooperazione giudiziaria e facilitare l’accesso alla giustizia, è stato adottato il regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(5)Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2023/2844 e di allineare ad esso gli atti giuridici dell’Unione vigenti in materia civile, commerciale e penale, è necessario modificare le direttive 2011/99/UE (4) e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva 2003/8/CE (6) del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI (7), 2003/577/GAI (8), 2005/214/GAI (9), 2006/783/GAI (10), 2008/909/GAI (11), 2008/947/GAI (12), 2009/829/GAI (13) e 2009/948/GAI (14) del Consiglio.
(6)Le modifiche di cui alla presente direttiva mirano ad assicurare che la comunicazione transfrontaliera tra autorità avvenga conformemente alle norme e ai principi stabiliti nel regolamento (UE) 2023/2844. Ai sensi di tale regolamento, la comunicazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri e tra un’autorità nazionale competente e un’agenzia o un organo dell’Unione a norma degli atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale modificati dalla presente direttiva dovrebbe, di norma, avvenire attraverso un sistema informatico decentrato. In particolare, il sistema informatico decentrato dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo scambio di moduli previsti dagli atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale modificati dalla presente direttiva e per tutte le altre comunicazioni ufficiali a norma di tali atti giuridici che devono essere effettuate in forma scritta, ad esempio ai fini della conservazione dei fascicoli delle autorità competenti. Nei casi in cui si applicano una o più delle eccezioni previste dal regolamento (UE) 2023/2844, in particolare quando non è possibile o opportuno utilizzare il sistema informatico decentrato, dovrebbe essere possibile utilizzare altri mezzi di comunicazione specificati in tale regolamento. Ai fini delle decisioni quadro 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI e 2009/829/GAI e della direttiva 2014/41/UE, nei casi in cui tali atti giuridici prevedono che la comunicazione tra le autorità sia effettuata con qualsiasi mezzo o con qualsiasi mezzo appropriato, tali autorità dovrebbero avere la facoltà di decidere quale metodo di comunicazione utilizzare.
(7)Poiché prevede modifiche a norme già recepite nell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe altresì contenere disposizioni specifiche sul recepimento di tali modifiche. Tali disposizioni in materia di recepimento dovrebbero essere in linea con il calendario di attuazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2844.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
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