Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 intitolata «Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità», la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del «digitale per default», assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale e garantire la fiducia reciproca, l'interoperabilità e la sicurezza.

(2)Per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia pienamente funzionale, è importante che tutti gli Stati membri cerchino di ridurre le disparità esistenti in materia di digitalizzazione dei sistemi e sfruttino le opportunità offerte dai pertinenti meccanismi di finanziamento dell'Unione.

(3)Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra le autorità competenti e le persone fisiche e giuridiche in materia civile e commerciale, dovrebbero essere integrati stabilendo condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali.

(4)Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso di canali di comunicazione digitali tra le autorità competenti dovrebbe portare a una riduzione dei ritardi nella trattazione delle cause, sia nel breve che nel lungo termine. Ciò andrebbe a vantaggio delle persone fisiche e giuridiche nonché delle autorità competenti degli Stati membri e rafforzerebbe la fiducia nei sistemi giudiziari. La digitalizzazione dei canali di comunicazione apporterebbe inoltre benefici nel settore dei procedimenti penali transfrontalieri e nel contesto della lotta dell'Unione contro la criminalità. In tale ambito, il livello elevato di sicurezza che i canali di comunicazione digitali sono in grado di offrire costituisce un passo avanti, anche in termini di tutela dei diritti degli interessati, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali.

(5)I diritti e le libertà fondamentali di tutti gli interessati dallo scambio elettronico di dati a norma del presente regolamento, in particolare il diritto a un accesso effettivo alla giustizia, il diritto a un equo processo, il principio di non discriminazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbero essere pienamente rispettati conformemente al diritto dell'Unione.

(6)Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, tutti i soggetti dovrebbero rispettare il principio di indipendenza della magistratura, tenendo conto del principio della separazione dei poteri e degli altri principi dello Stato di diritto.

(7)L'accesso effettivo alla giustizia è un obiettivo fondamentale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La trasformazione digitale è un passo cruciale verso il miglioramento dell'accesso alla giustizia, dell'efficienza, della qualità e della trasparenza dei sistemi giudiziari.

(8)È importante sviluppare canali e strumenti adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico uniforme a livello di Unione che consenta alle autorità competenti di procedere allo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile, accessibile, sicuro ed efficiente. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti del diritto siano coinvolti nella trasformazione digitale dei sistemi giudiziari.

(9)Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, grazie ai quali non è necessario sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato per garantire uno scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro tra le autorità competenti è il sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (e-Justice Communication via the Online Data Exchange – «sistema e-CODEX»), il cui quadro giuridico è stabilito dal regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)La digitalizzazione dei procedimenti dovrebbe garantire l'accesso alla giustizia per tutti, comprese le persone con disabilità. Il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo istituiti dal presente regolamento dovrebbero essere conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Allo stesso tempo, i metodi di pagamento elettronico di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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