IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
(2)Il 25 ottobre 2023 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto due persone all’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. Tali due persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 e le voci corrispondenti dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di tale regolamento.
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
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