Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1).
(2)Il 20 ottobre 2014 il Consiglio ha espresso preoccupazione per la situazione in Libia e si è dichiarato pronto ad attuare la risoluzione 2174 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 27 agosto 2014, per far fronte alle minacce per la pace e la stabilità della Libia. Il Consiglio ha concluso che i responsabili di violenze e coloro che ostacolano o compromettono la democrazia della Libia devono rispondere dei loro atti.
(3)La risoluzione 2174 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite estende tra l'altro l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui al punto 22 della risoluzione 1970 (2011) e al punto 23 della risoluzione 1973 (2011) per includere persone e entità che sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. Con la decisione 2014/727/PESC (2), gli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC sono stati modificati di conseguenza.
(4)I criteri per l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui alla risoluzione 2174 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbero altresì essere estesi alle persone ed entità che non figurano negli allegati I o III della decisione 2011/137/PESC.
(5)A seguito della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 nella causa T-348/13 (3), Kadhaf Al Dam contro Consiglio, la voce relativa al sig. Ahmed Mohammed Qadhaf Al-Dam dovrebbe essere cancellata dagli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. Inoltre, la voce relativa ad un'altra persona dovrebbe essere soppressa dall'allegato II della decisione 2011/137/PESC. Inoltre, la voce relativa ad un'altra persona di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC dovrebbe essere aggiornata.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1)All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:
«c)alle persone non contemplate dall'allegato I della presente decisione, che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:
i)la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
ii)gli attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
iii)la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco,
elencate nell'allegato II della presente decisione.»
2)All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:
«c)alle persone ed entità non contemplate dall'allegato III della presente decisione, che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:
i)la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
ii)gli attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
iii)la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco,
elencate nell'allegato IV della presente decisione.»
Articolo 2
Gli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 6 Marzo 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
K.GERHARDS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_064_R_0012