Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/378 della Commissione del 2 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione deve decidere in merito alla liquidazione annuale dei conti per ciascun programma nazionale e alla verifica di conformità. Occorre pertanto definire le modalità per l'esecuzione di tali compiti, compresi gli scambi d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare in ciascun caso.

(2)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e pertanto sono vincolati dal presente regolamento.

(3)Fatto salvo il considerando 47 del regolamento (UE) n. 514/2014, la Danimarca non è vincolata da tale regolamento né dal presente regolamento.

(4)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare la presentazione delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza interna»,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Liquidazione annuale dei conti

1.La Commissione valuta l'ammissibilità di ciascuno dei progetti che figurano nella richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della Commissione (2) rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici quali definiti nel regolamento (UE) n. 514/2014 e a quelli del programma nazionale approvato conformemente all'articolo 14 di quest'ultimo regolamento.

Nel decidere in merito al pagamento del saldo annuale, la Commissione prende in considerazione anche le informazioni fornite.

a)nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014;

b)nella richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della Commissione.

2.La Commissione liquida tutti gli importi dichiarati nei conti laddove non vi siano dubbi circa la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti presentati.

3.La Commissione può chiedere ulteriori informazioni qualora le informazioni fornite siano incomplete o non chiare, o a motivo di disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una richiesta di pagamento.

4.Lo Stato membro interessato fornisce, su richiesta della Commissione, informazioni supplementari entro il termine fissato in tale richiesta. In casi giustificati, su richiesta inoltrata dallo Stato membro prima della scadenza del termine, la Commissione può accogliere una richiesta di proroga del termine di trasmissione delle informazioni e fissare un nuovo termine.

Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni supplementari entro il termine o se la risposta è insoddisfacente, la Commissione può procedere con la decisione di liquidazione sulla base delle informazioni in suo possesso.

5.La Commissione informa lo Stato membro della sua decisione sul pagamento del saldo annuale, adducendo le ragioni dell'eventuale mancato pagamento di conti o importi contabilizzati.

Qualora i conti o gli importi contabilizzati non siano versati dalla Commissione, lo Stato membro può fornire informazioni supplementari relative ai conti o agli importi da riesaminare in esercizi finanziari successivi.

6.Se il pagamento effettuato dalla Commissione è inferiore al prefinanziamento versato allo Stato membro in virtù dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014, il prefinanziamento annuale è liquidato nella misura dell'importo corrispondente. L'eventuale importo rimanente del prefinanziamento è recuperato soltanto nei successivi esercizi annuali di liquidazione.

7.Soltanto se lo Stato membro non presenta una richiesta di pagamento del saldo annuale a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014, il prefinanziamento annuale rimanente è recuperato nel corso dello stesso esercizio di liquidazione.

8.I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, anche agli importi recuperati.

Articolo 2

Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.Se la Commissione ritiene che le spese non siano conformi alle norme dell'Unione e nazionali, essa comunica i risultati delle sue verifiche allo Stato membro interessato, specificando le misure correttive necessarie per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indicando il livello di rettifica finanziaria che ritiene corrispondere alle proprie constatazioni.

Tale comunicazione è effettuata conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014 e fa riferimento al presente articolo.

2.Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:

a)dimostrare alla Commissione che i progetti sono ammissibili;

b)dimostrare alla Commissione che la portata dell'inadempienza o il rischio per il contributo dell'Unione al programma nazionale sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;

c)informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e nazionali e della data effettiva della loro attuazione; e

d)informare la Commissione dell'eventuale utilità di una riunione bilaterale.

In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza del periodo iniziale di due mesi.

3.La Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di verifica di conformità.

4.Dopo aver comunicato i risultati delle sue verifiche agli Stati membri, la Commissione adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 per escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione.

La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di verifica di conformità fino a quando lo Stato membro abbia attuato i provvedimenti correttivi.

Articolo 3

Decisione di non avviare o di non proseguire una procedura di verifica di conformità

La Commissione può decidere di non avviare o di non proseguire una procedura di verifica di conformità a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inosservanza individuata non supera i 50 000 EUR e il 2 % della spesa specifica ritenuta non conforme.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,il 2 Marzo 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_064_R_0008

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