IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 196,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)La decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU intende fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché i mezzi preimpegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace.
(2)Con l’innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell’Unione è in aumento e gli incendi diventano sempre più frequenti e intensi. La disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa quando l’Unione deve far fronte contemporaneamente a diversi incendi.
(3)Data la necessaria flessibilità concessa dal periodo transitorio previsto dalla decisione n. 1313/2013/UE per garantire un’agevole transizione verso la piena attuazione di rescEU, è indispensabile prorogare tale periodo transitorio fino al 31 dicembre 2027 di modo che l’Unione possa reperire mezzi aerei rescEU supplementari nel quadro del meccanismo unionale di protezione civile mentre viene gradualmente costituita la flotta aerea europea permanente per la lotta agli incendi boschivi.
(4)Poiché l’obiettivo della presente decisione, ossia garantire che l’Unione possa continuare a fornire sostegno agli Stati membri nella lotta agli incendi boschivi fino alla costituzione di una flotta aerea europea permanente per la lotta agli incendi boschivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1313/2013/UE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione n. 1313/2013/UE
All’articolo 35, primo comma, della decisione n. 1313/2013/UE, la data «1o gennaio 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2027».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
Tratto da:
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Foto:
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