LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione (2) stabilisce i modelli per la pubblicazione delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Tali informazioni riguardano la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri per tipo di requisito, ma sono limitate alle imprese di investimento che non si qualificano come imprese di investimento piccole e non interconnesse.
(2)Poiché le imprese di investimento piccole e non interconnesse possono essere numerose in alcuni Stati membri, l’assenza di informazioni pubblicamente disponibili sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri di tali imprese di investimento può falsare un confronto significativo dei requisiti aggregati per tipo tra i diversi Stati membri. Pertanto i modelli di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 dovrebbero fare riferimento anche ai dati sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri per tipo di requisito per le imprese di investimento che si qualificano come piccole e non interconnesse.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(5)Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale né oneri di segnalazione ulteriori per le imprese di investimento. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Autorità bancaria europea non ha effettuato consultazioni pubbliche né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali, ritenendo tali consultazioni o analisi altamente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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