IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/2487 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che modifica la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana per attuare alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio (3).
(2)Il 27 luglio 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2693 «UNSCR 2693 (2023)». In virtù della risoluzione le misure di embargo sulle armi e i relativi obblighi di notifica cessano di applicarsi alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza, consulenza e formazione alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge.
(3)Il 9 novembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2487, che modifica la decisione 2013/798/PESC conformemente alla UNSCR 2693 (2023).
(4)Poiché alcune modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 224/2014, l’articolo 3, lettera e), è sostituito dal seguente:
«e)relativi alla fornitura di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, sotto forma di armi, munizioni, veicoli militari, componenti ed equipaggiamento paramilitare, e relativi pezzi di ricambio, alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
Tratto da:
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