LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 78, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Nella comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (2), la Commissione ha annunciato, tra l’altro, che riesaminerà le norme di commercializzazione al fine di prevedere la diffusione e la fornitura di prodotti dell’agricoltura sostenibili e di rafforzare il ruolo dei criteri di sostenibilità, tenendo conto del possibile impatto di tali norme sulle perdite e sugli sprechi alimentari.
(2)L’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita per le uova di galline della specie Gallus gallus.
(3)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 consente la stampigliatura delle uova nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Ciò comporta un certo rischio di falsa stampigliatura, involontaria o volontaria, in quanto le uova provenienti da aziende e sistemi di produzione diversi possono essere mescolate e contrassegnate in modo errato. Inoltre, in caso di incidenti relativi alla sicurezza alimentare, ciò potrebbe comportare problemi di tracciabilità. Alla luce della domanda crescente dei consumatori, le norme in materia di tracciabilità dovrebbero essere rafforzate. I progressi tecnici hanno permesso di disporre di un’ampia gamma di tecnologie di stampigliatura a livello di azienda agricola.
(4)La stampigliatura delle uova dovrebbe pertanto avvenire solo nel luogo di produzione. Occorre tuttavia tener conto del fatto che diversi Stati membri hanno già messo a punto sistemi di stampigliatura efficienti a livello dei centri di imballaggio. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a esentare le uova dalla stampigliatura sul luogo di produzione se questa viene effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate, purché tale esenzione sia proporzionata e non discriminatoria e non pregiudichi l’obiettivo della tracciabilità delle uova.
(5)Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per adeguare la legislazione nazionale, è opportuno che l’applicazione del presente regolamento abbia inizio solo 12 mesi dopo la sua pubblicazione.
(6)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è modificato come segue:
1)il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione.»;
2)è inserito il seguente punto 2 bis:
«2 bis.
Gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare le uova dall’obbligo di cui al punto 2 quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 8 novembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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