Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2458 della Commissione del 31 ottobre 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Fagus sylvatica originarie del Regno Unito.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell’elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è Fagus L.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore, completa valutazione dei rischi.

(4)Il 16 giugno 2022 il Regno Unito (5) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione delle piante da impianto seguenti («piante in questione»):

— piante da impianto di massimo due anni appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con un diametro massimo di 10 mm;

— piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con un diametro massimo di 40 mm;

— piante da impianto di massimo quindici anni, in substrato colturale, appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con un diametro massimo di 80 mm.

Tale domanda era suffragata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5)Il 27 giugno 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (6). L’Autorità ha individuato Phytophthora ramorum (isolati non UE), Thaumetopoea processionea, Meloidogyne mali e Phytophthora kernoviae quali organismi nocivi pertinenti per tali piante.

(6)L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per gli organismi nocivi individuati, concludendo che la probabilità che le piante in questione siano esenti da tali organismi nocivi è elevata, a condizione che siano applicate le pertinenti misure di attenuazione dei rischi.

(7)Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(8)Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dal rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione.

(9)Il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto di quindici anni, a radice nuda, appartenenti alla specie Fagus sylvatica, è considerato inferiore o analogo al rischio derivante dall’introduzione di piante da impianto della stessa età, in substrato colturale, appartenenti alla specie Fagus sylvatica.

(10)Di conseguenza le piante da impianto appartenenti alla specie Fagus sylvatica, di massimo quindici anni, con un diametro massimo di 80 mm, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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