LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 90 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e l’articolo 91, primo comma, lettere b), f) e g),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che comprende anche i settori degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e delle banane. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda i controlli di conformità alle norme di commercializzazione e le relative notifiche.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) stabilisce norme di commercializzazione e controlli di conformità alle norme di commercializzazione per tutti gli ortofrutticoli freschi e requisiti per le notifiche. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione (3) stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana.
(3)A fini di chiarezza, è opportuno integrare in un unico nuovo regolamento tutte le disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione e ai requisiti per le notifiche di non conformità per i prodotti e i settori contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione (4), tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione dei regolamenti specifici esistenti. I regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 sono inoltre abrogati dal regolamento delegato (UE) 2023/2429 OP: si prega di inserire il numero del C(2023) 5448
(4)Ai fini dei controlli selettivi, in base a un’analisi del rischio, a norma dell’articolo 90 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è opportuno stabilire le modalità applicabili a tali controlli. In particolare dovrebbe essere precisato il ruolo dell’analisi del rischio nella selezione dei prodotti da sottoporre ai controlli.
(5)Ciascuno Stato membro dovrebbe designare gli organismi di controllo responsabili dell’esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. È opportuno incaricare un’unica autorità competente del coordinamento e dei contatti tra tutti gli altri organismi designati.
(6)Poiché la conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l’analisi degli Stati membri, è opportuno che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori dei settori degli ortofrutticoli e delle banane. Per garantire che siano inclusi tutti gli attori della catena di commercializzazione e per la certezza del diritto è opportuno stabilire una definizione dettagliata di «operatore».
(7)I controlli di conformità dovrebbero essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi alle norme di commercializzazione è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi mercati nazionali, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano disposizioni intese a concentrare i controlli in via prioritaria su determinate categorie di operatori. A fini di trasparenza, è opportuno che tali disposizioni siano comunicate alla Commissione.
(8)Qualora i controlli di conformità individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione, le autorità competenti dovrebbero adottare misure adeguate in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e scambiare notifiche di frode a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (6).
(9)Gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero certificare la conformità al protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, e del regime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
(10)Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi dovrebbero essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell’introduzione di tali prodotti nel territorio doganale dell’Unione, dovrebbe essere eseguito un controllo di conformità, tranne nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. È opportuno che per certi paesi terzi che offrono garanzie soddisfacenti di conformità alle norme, le operazioni di controllo prima dell’esportazione possano essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente l’efficacia e la qualità dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi prima dell’esportazione.
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