Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation).

Giustizia Istock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Negli ultimi decenni il trasporto aereo ha svolto un ruolo cruciale nell’economia dell’Unione e nella vita quotidiana dei cittadini dell’Unione, essendo uno dei settori più efficienti e dinamici dell’economia dell’Unione. È stato un fattore trainante per la crescita economica, l’occupazione, il commercio e il turismo, per la connettività e la mobilità sia delle imprese che dei cittadini, e uno dei principali connettori tra le regioni ultraperiferiche e quelle continentali, in particolare sul mercato del trasporto aereo dell’Unione. L’incremento dei servizi di trasporto aereo ha contribuito in modo significativo a migliorare la connettività, a promuovere la coesione e a ridurre le disparità regionali all’interno dell’Unione, in particolare nelle regioni periferiche, ultraperiferiche, scarsamente popolate e insulari, nonché con i paesi terzi e ha costituito un elemento di spicco dell’economia dell’Unione.

(2)Dal 2020 il trasporto aereo è stato uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi COVID-19. Per i prossimi anni si prevede una graduale ripresa del traffico aereo, che raggiungerà nuovamente i livelli precedenti la crisi. Secondo le sue previsioni post-COVID-19 in uno scenario di traffico elevato, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organisation – ICAO) stima una crescita in Europa fino al 3,1 % all’anno fino al 2050 per il traffico passeggeri e fino al 2,4 % all’anno per il traffico merci. Allo stesso tempo, le emissioni del trasporto aereo sono in aumento dal 1990 e la tendenza all’aumento delle emissioni potrebbe ripresentarsi una volta superata la pandemia. È pertanto imperativo prepararsi per il futuro e apportare i necessari adeguamenti per garantire un buon funzionamento del settore del trasporto aereo, che contribuisca pienamente al conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione, con elevati livelli di connettività, accessibilità economica e sicurezza. L’Unione ha introdotto obblighi giuridici a norma del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 al più tardi e ottenere una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Al fine di raggiungere tali obiettivi, tutti i settori economici, compreso quello dei trasporti, devono adottare rapidamente misure per la decarbonizzazione. Per il settore del trasporto aereo, ciò richiede un forte aumento della produzione, della fornitura e della diffusione di carburanti sostenibili per l’aviazione.

(3)Il funzionamento del settore del trasporto aereo dell’Unione è determinato dalla sua natura transfrontaliera in tutta l’Unione e dalla sua dimensione globale. Il mercato dell’aviazione è uno dei settori più integrati del mercato interno, disciplinato da norme uniformi in materia di accesso al mercato e di condizioni operative. La politica estera dell’Unione in materia di trasporto aereo è disciplinata da norme stabilite a livello mondiale dall’ICAO e da accordi multilaterali o bilaterali globali tra l’Unione o i suoi Stati membri e paesi terzi. È quindi importante che l’Unione sostenga gli sforzi fatti a livello internazionale, multilaterale e bilaterale per promuovere un elevato livello di ambizione e convergenza nella diffusione dei carburanti sostenibili per l’aviazione garantendo nel contempo condizioni di parità sul piano internazionale.

(4)Il mercato del trasporto aereo è soggetto a una forte concorrenza tra gli operatori economici a livello globale e in tutta l’Unione ed è pertanto indispensabile che siano garantite condizioni di parità. La stabilità e la prosperità del mercato del trasporto aereo e dei suoi operatori economici si basano su un quadro strategico chiaro e armonizzato in cui gli operatori aerei, gli aeroporti e altri operatori del settore dell’aviazione possano operare sulla base di pari regole e opportunità, che diano vita a un settore vivace e a opportunità di lavoro. I voli intra-UE sono in larga misura parte di rotte globali definite in un quadro di mercato globale del trasporto aereo. Lo stesso vale per le rotte da e verso destinazioni al di fuori dell’Unione con scali negli aeroporti europei. Quando si verificano distorsioni del mercato, gli operatori aerei o gli aeroporti sono esposti al rischio di trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ai concorrenti interni o esterni. A sua volta, ciò può comportare una perdita in termini sia di competitività del settore del trasporto aereo, mettendo a rischio le imprese e i posti di lavoro di tale settore, sia di connettività aerea e di opzioni di trasporto per i cittadini e le imprese.

(5)In particolare, è essenziale garantire condizioni di parità in tutto il mercato del trasporto aereo dell’Unione per quanto riguarda il carburante per l’aviazione, che rappresenta una quota considerevole dei costi degli operatori aerei, incentivando nel contempo la decarbonizzazione del trasporto aereo tramite la promozione di carburanti sostenibili per l’aviazione. Le variazioni dei prezzi del carburante per l’aviazione possono incidere sulle prestazioni economiche degli operatori aerei e avere un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato. L’aumento dei prezzi del carburante per l’aviazione, che si traduce direttamente in prezzi più elevati per i consumatori finali, ridurrebbe la connettività delle regioni, la mobilità dei cittadini e la competitività del settore del trasporto aereo nonché la mobilità. Le eventuali differenze nei prezzi del carburante per l’aviazione tra aeroporti dell’Unione o tra aeroporti dell’Unione e aeroporti di paesi terzi possono indurre gli operatori aerei ad adeguare le loro strategie di rifornimento per motivi economici. La pratica del «tankering» aumenta il consumo di carburante degli aeromobili e produce inutili emissioni di gas a effetto serra. Di conseguenza, il «tankering» da parte degli operatori aerei compromette gli sforzi compiuti dall’Unione per la tutela dell’ambiente. Alcuni operatori aerei sono in grado di sfruttare prezzi favorevoli del carburante per l’aviazione presso le proprie basi di servizio come vantaggio competitivo nei confronti di altri operatori aerei che operano su rotte simili. Questo può avere effetti negativi sulla competitività del settore del trasporto aereo, provocando distorsioni del mercato e danneggiando la connettività aerea. Il presente regolamento dovrebbe stabilire misure volte a prevenire tali pratiche al fine di evitare inutili danni ambientali e di ripristinare e preservare le condizioni di concorrenza leale sul mercato del trasporto aereo dell’Unione.

(6)Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso richiede un approccio integrato volto a garantire l’efficace funzionamento dei sistemi di trasporto dell’Unione, tenendo in considerazione norme sociali e obiettivi ambientali. Lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo richiede l’introduzione di misure, compresi strumenti economici, volte a ridurre le emissioni di carbonio degli aeromobili che partono dagli aeroporti dell’Unione e a sviluppare un mercato per la produzione e la fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione. Tali misure dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione entro il 2030 e il 2050.

(7)La comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» stabilisce una linea d’azione per il sistema dei trasporti dell’Unione al fine di realizzarne la trasformazione verde e digitale e di renderlo più resiliente. La decarbonizzazione del settore del trasporto aereo è un processo necessario e impegnativo, soprattutto a breve termine. I progressi tecnologici perseguiti nei programmi europei e nazionali di ricerca e innovazione, unitamente a un chiaro impegno da parte del settore dell’aviazione, hanno contribuito a ridurre considerevolmente le emissioni negli ultimi decenni. La crescita globale del traffico aereo ha tuttavia superato la riduzione delle emissioni del settore. Mentre le nuove tecnologie, quali lo sviluppo di aeromobili a zero emissioni alimentati a energia elettrica o a idrogeno, dovrebbero contribuire a ridurre la dipendenza del trasporto aereo a corto raggio dall’energia fossile nei prossimi decenni e possono svolgere un ruolo importante nell’aviazione commerciale nel medio e lungo periodo, i carburanti sostenibili per l’aviazione rappresentano una soluzione promettente per una decarbonizzazione significativa di tutti i voli – a lungo, medio e corto raggio – sia nel breve che nel medio e lungo termine. Attualmente tale potenziale è tuttavia ampiamente inutilizzato e richiede sostegno.

(8)Il principio «l’efficienza energetica al primo posto» è stato attuato nel settore del trasporto aereo. La diffusione di motori più efficienti dal punto di vista energetico contribuisce a ridurre l’impronta ambientale dei voli come pure a un uso più efficiente in termini di risorse dei carburanti sostenibili per l’aviazione.

(9)I carburanti sostenibili per l’aviazione sono carburanti per l’aviazione che comprendono carburanti liquidi, «drop-in», completamente fungibili con il carburante convenzionale per l’aviazione e compatibili con i motori aeronautici esistenti. Diverse filiere di produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione sono state certificate a livello mondiale per l’uso civile e militare. I carburanti sostenibili per l’aviazione sono tecnologicamente pronti a svolgere un ruolo importante nella riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo già nel brevissimo termine. Si prevede che essi rappresenteranno una parte importante del mix di carburanti per l’aviazione nel medio e lungo termine. Inoltre, con il sostegno di norme internazionali adeguate in materia di carburanti, e il sostegno per la definizione di tali norme, i carburanti sostenibili per l’aviazione potrebbero concorrere alla riduzione del tenore di aromatici del carburante finale per l’aviazione utilizzato dagli operatori, contribuendo in tal modo a ridurre altre emissioni diverse dalla CO2. Altri carburanti per l’aviazione, come l’elettricità o l’idrogeno, costituiscono tecnologie promettenti e dovrebbero contribuire progressivamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo, iniziando dai voli a corto raggio. Il presente regolamento ha il potenziale di accelerare ulteriormente lo sviluppo scientifico e la diffusione di tali tecnologie, nonché di stimolare l’innovazione commerciale al riguardo, consentendo agli operatori economici di prendere in considerazione tali tecnologie quando diventeranno mature e commercialmente disponibili. Ciò accrescerà anche la certezza e la prevedibilità del mercato e fungerà da incentivo per gli investimenti nelle nuove tecnologie che si renderanno necessarie.

(10)L’introduzione graduale di carburanti sostenibili per l’aviazione sul mercato del trasporto aereo dell’Unione comporterà un ulteriore costo del carburante per le compagnie aeree, in quanto attualmente tali tecnologie implicano costi di produzione più elevati rispetto ai carburanti convenzionali per l’aviazione. Si prevede che ciò aggraverà le preesistenti questioni relative alle condizioni di parità sul mercato del trasporto aereo dell’Unione per quanto riguarda i carburanti per l’aviazione e causerà ulteriori distorsioni tra gli operatori aerei e gli aeroporti, anche nel contesto dell’attuazione da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – CORSIA) dell’ICAO conformemente alla decisione (UE) 2020/954 (4) del Consiglio e al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU Emissions Trading System – EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), modificata dalla direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La disponibilità di materie prime e le capacità di produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione sono limitate. Un’intensificazione della concorrenza per materie prime limitate potrebbe causare carenze di approvvigionamento e distorsioni del mercato e, di conseguenza, incidere negativamente sulla competitività del settore dell’aviazione nel suo complesso. Il presente regolamento dovrebbe adottare misure volte ad evitare che l’introduzione di carburanti sostenibili per l’aviazione incida negativamente sulla competitività del settore dell’aviazione definendo requisiti armonizzati in tutta l’Unione.

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