Decisione (PESC) 2023/2205 del Consiglio del 25 settembre 2023 relativa alla firma, all’applicazione a titolo provvisorio, e alla conclusione, di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova.

Giustizia 1223

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 24 aprile 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/855 (1) che istituisce una missione civile di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova).

(2)Il 22 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/993 (2) relativa all’avvio dell’EUPM Moldova.

(3)Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova in vista della conclusione di un accordo sullo status dell’EUPM Moldova.

(4)Sulla base dell’autorizzazione concessa dal Consiglio il 26 giugno 2023, è stato negoziato un accordo tra l’Unione e la Repubblica di Moldova.

(5)È opportuno approvare l’accordo tra l’Unione e la Repubblica di Moldova sullo status della missione di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova) («accordo») a nome dell’Unione.

(6)È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sullo status della missione di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova) (3) («accordo»).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

L’accordo è applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo (4).

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

H. GÓMEZ HERNÁNDEZ

Tratto da:

Link:

EurLex      

Foto:

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