LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.MISURE IN VIGORE
(1)Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata l’«inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.
(2)Con la decisione 2008/899/CE (3) la Commissione europea («Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (compreso un gruppo di produttori esportatori) di concerto con la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»).
(3)Con la decisione 2012/501/UE (4) la Commissione ha revocato l’impegno offerto da un produttore esportatore, ossia Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe»).
(4)Con il regolamento (UE) 2015/82 (5) la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza.
(5)Con il regolamento (UE) 2016/32 (6) la Commissione ha esteso le misure antidumping applicabili alle importazioni di acido citrico originario della Cina alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.
(6)Con il regolamento (UE) 2016/704 (7) la Commissione ha revocato gli impegni da parte di altri due produttori esportatori cinesi per via di violazioni degli impegni.
(7)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 (8) la Commissione ha prorogato le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC per un periodo di cinque anni in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).
2.PROCEDIMENTO IN CORSO
2.1.Domanda di riesame relativo a un nuovo esportatore
(8)Il 17 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Seven Star Lemon Technology co., Ltd. («richiedente»), un produttore esportatore di acido citrico della RPC.
(9)Il richiedente sosteneva di non avere esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007.
(10)Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame nei confronti dei quali erano state istituite le summenzionate misure antidumping.
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