LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1)Le versioni in lingua ceca, croata, finlandese, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) contengono errori nella tabella 1, righe relative ai nuovi alimenti autorizzati «Glucosamina HCl», «Glucosamina solfato KCl» e «Glucosamina solfato NaCl», che alterano il significato delle disposizioni.
(2)Le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, lituana, neerlandese, slovacca e ungherese dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 contengono un errore nella tabella 2, riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Olio di Calanus finmarchicus», che altera il significato delle disposizioni.
(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, croata, finlandese, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(4)Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi ai pareri del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi espressi prima dell’adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1023 (3) e (UE) 2022/966 (4) della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:
1)nella tabella 1, seconda colonna, sotto-colonna intitolata «Livelli massimi», la riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Glucosamina HCl» è sostituita dalla seguente:«In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai frutti di mare»;
2nella tabella 1, seconda colonna, sotto-colonna intitolata «Livelli massimi», la riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Glucosamina solfato KCl» è sostituita dalla seguente:
«In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai frutti di mare»;
3)nella tabella 1, seconda colonna, sotto-colonna intitolata «Livelli massimi», la riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Glucosamina solfato NaCl» è sostituita dalla seguente:
«In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai frutti di mare»;
4)nella tabella 2, seconda colonna, riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Olio di Calanus finmarchicus», comma intitolato «Descrizione/definizione», la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Il nuovo alimento è un olio di colore rubino, leggermente viscoso, con un leggero odore di frutti di mare, estratto dal crostaceo (zooplancton marino) Calanus finmarchicus.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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