Decisione (UE) 2023/2170 del Consiglio del 28 settembre 2023 che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d'Europa che sostituisce la convenzione del 1998.

Giustizia 111

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 23 novembre 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha istituito e incaricato il Comitato di esperti per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale di elaborare entro il 30 giugno 2024 una nuova convenzione che sostituisca la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172) («nuova convenzione»).

(2)La nuova convenzione è destinata a prevedere norme comuni in materia di finalità e ambito di applicazione, terminologia e definizioni, reati gravi, persone responsabili e sanzioni, diritti procedurali e cooperazione, misure preventive e partecipazione della società civile. Alcune parti della nuova convenzione rientrano in un settore disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la proposta di nuova direttiva che la sostituirebbe. Ciò potrebbe avere come conseguenza che il diritto dell'Unione sia interessato o modificato nella sua portata dalla nuova convenzione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(3)Per proteggere l'integrità del diritto dell'Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell'Unione, è necessario che la Commissione partecipi ai negoziati relativi alla nuova convenzione con riguardo a materie di competenza dell'Unione, quali definite dai trattati e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme o la cui adozione è prevista nel prossimo futuro.

(4)La presente decisione dovrebbe fare salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per le questioni che non rientrano nel mandato conferito alla Commissione e qualsiasi eventuale decisione successiva relativa alla conclusione della nuova convenzione.

(5)Le direttive di negoziato riportate nell'addendum della presente decisione sono destinate alla Commissione e possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto, se del caso, in base all'andamento dei negoziati.

(6)In considerazione del fatto che tutti gli Stati membri sono anche membri del Consiglio d'Europa, gli Stati membri che partecipano ai negoziati dovrebbero sostenere il negoziatore dell'Unione nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati, in virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), nel pieno rispetto reciproco.

(7)Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i loro rappresentanti a Strasburgo.

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La Commissione è autorizzata a partecipare a nome dell'Unione, ai negoziati con riguardo a materie di competenza dell'Unione, quali definite dai trattati, e in relazione alle quali l'Unione abbia adottato norme o la cui adozione sia prevista nel prossimo futuro, relativi alla nuova convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale che sostituisce la convenzione del Consiglio d'Europa del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172).

2.I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum alla presente decisione. Il Consiglio può in seguito impartire direttive supplementari alla Commissione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" ("gruppo COPEN") del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione riferisce periodicamente sui progressi dei negoziati al gruppo COPEN cui trasmette quanto prima tutti i documenti negoziali.

La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest'ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ

Tratto da:

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EurLex

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